Ricorso Inammissibile: la Cassazione sanziona la motivazione generica
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione, poiché le doglianze erano state formulate in modo del tutto generico e slegate dalla sentenza impugnata. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta una critica astratta, ma è necessario un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni del giudice.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado, che condannava l’imputato a una pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a 1.000,00 euro di multa. Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
Il Ricorso e la sua Manifesta Infondatezza
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte. Tuttavia, l’atto di ricorso è stato giudicato fin da subito come manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, le censure mosse alla sentenza d’appello erano del tutto generiche. Invece di contestare punti specifici del ragionamento della Corte territoriale, il ricorso si limitava a una doglianza astratta, senza un adeguato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
L’irrilevanza di argomenti estranei al processo
A riprova della genericità del ricorso, la Cassazione ha evidenziato come la difesa avesse persino invocato l’esclusione di un aumento di pena per una recidiva, un’aggravante che non era mai stata contestata né applicata nel corso del procedimento. Questo elemento ha ulteriormente dimostrato la mancanza di un collegamento concreto tra il ricorso e l’effettivo contenuto della sentenza d’appello, rendendo palese la natura pretestuosa dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso inammissibile non potesse essere accolto. La sentenza di secondo grado, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, esponeva in maniera chiara e completa le ragioni alla base della conferma della condanna. Il ricorso, invece, non solo non individuava alcun difetto logico o contraddizione, ma si traduceva in una doglianza priva di idoneo collegamento con il provvedimento attaccato. La giurisprudenza è costante nell’affermare che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve essere ‘autosufficiente’, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari a comprendere le critiche mosse, senza bisogno di consultare altri atti. In questo caso, la mancanza di specificità ha impedito l’instaurazione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità.
Le Conclusioni: le conseguenze economiche della declaratoria
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In applicazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (come nel caso di motivazioni generiche), a quest’ultimo viene addebitato non solo il pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata equitativamente fissata in 3.000,00 euro. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, evitando impugnazioni dilatorie o palesemente infondate che rischiano di trasformarsi in un ulteriore costo per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e formulato in maniera del tutto generica, senza un adeguato confronto con le motivazioni della sentenza impugnata e senza evidenziare difetti logici o contraddizioni specifiche.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione ha preso in esame l’argomento sulla recidiva?
No, la Corte ha rilevato che la questione della recidiva era del tutto estranea al procedimento, in quanto mai contestata o applicata. Questo ha rafforzato il giudizio di genericità e infondatezza del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5 luglio 2023, la Corte di Appello di Palermo h confermato la sentenza del 27 maggio 2020 del Tribunale di Palermo, res all’esito di giudizio abbreviato, in forza della quale NOME COGNOME era condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato dal primo Giudice.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazion eccependosi la carenza di motivazione circa la ritenuta penale responsabili carico del prevenuto e in ordine agli elementi a sostegno di tale decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. In relazione al motivo di censura, esso, non consentendo l’instauraz del rapporto processuale in questa sede di legittimità, si traduce in una dog del tutto generica, priva di idoneo collegamento e adeguato confronto con motivazione del provvedimento impugnato, dalla quale non emergono affatto l’asserito difetto o contraddittorietà e/o l’illogicità della motivazione, p viceversa, la sentenza spiega in maniera chiara e completa le argomentazi addotte dal giudicante a dimostrazione della fondatezza del suo convinciment Tra l’altro è invocata l’esclusione di un aumento di pena per una recidi contrario, mai neppure contestata ed invero estranea al presente procedimento
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Co costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima conse l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE d Ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il,g..;NOMECOGNOME stensore
GLYPH Il Presidente ·