Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 21/07/1981
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 10.6.2024 la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la
pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Verona in data 21.10.2022 nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975
e 116, commi 15 e 17, D.Lgs n. 285 del 1992;
Evidenziato che l’unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che si tratti di doglianza generica, che non si confronta con la motivazione della Corte d’Appello, la quale ha precisato che addirittura il trattamento
sanzionatorio era da considerarsi illegale in favore dell’imputato con riferimento al reato di cui all’art. 116 D.Lgs. n. 285 del 1992 (è stata applicata, infatti, la sola
pena pecuniaria e non anche la pena detentiva congiunta, errore non più
emendabile in secondo grado per il divieto di ‘*reformatio in pelus in assenza di impugnazione del pubblico ministero);
Aggiunto che, in ogni caso, la pena pecuniaria è stata quantificata per entrambi i reati, sia pure per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, in misura inferiore al minimo edittale, sicché la sua determinazione non necessitava di una specifica e dettagliata motivazione;
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025