Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31942 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 02/08/1987
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 20 febbraio 2025, confermativa della decisione di primo grado, con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 894.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, afferente al trattamento sanzionatorio irrogato dai Giudici di meno, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di NOME COGNOME che appare vagliato nel pieno rispetto delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione si incentra su doglianze, riproduttive di profili censori disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dall Corte di appello di Bari, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame, che, alla luce dei “gravi reati anche di natura specifica” commessi in passato dal ricorrente, gli irrogava la pena, correttamente quantificata, di tre anni, quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
Ritenuto, infine, che il ricorso di COGNOME si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254107 – 01; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.