Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24460 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24460 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1994
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 14 maggio 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona il 20 ottobre 2022, h rideterminato in anni 2, mesi 4 di reclusione e 4.000 euro di multa la pena a carico di NOME COGNOME ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R 309 del 1990, commesso in Ancona in diverse occasioni tra il 2018 e il 2019 (capi da A a F).
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo del di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputa è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa dell fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione ope dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato (cfr. pag. 4-5 della senten impugnata) sia le dichiarazioni degli acquirenti della droga, tra cui NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sia il contenuto delle conversazioni intercettate, con le quali venivano fissati gli incontri per le singole cess
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, risulta pertinente e immune da censure l’affermazione dei giudici di appello (pag. 5 della decisione impugnata) secondo cui le ripetute cessioni dello stupefacente, protrattesi per alcuni acquiren con cadenza settimanale per circa un anno, escludono che il lucro conseguito possa ritenersi minimale, e ciò al di là del costo contenuto della singola cessione di stupefacente.
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo, con cui la difesa s duole dell’eccessività del trattamento sanzionatorio, non potendosi sottacere che la Corte d appello ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice, contenendo gli aumenti operati a titolo continuazione, mentre il discostamento della pena base dal minimo edittale è stato giustificato in maniera tutt’altro che illogica, in ragione dei tre precedenti specifici a carico dell’imput
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazio merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 546 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.