Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
La Corte di Cassazione svolge un ruolo cruciale come giudice di legittimità, ovvero verifica la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni, senza poter riesaminare i fatti del processo. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile in un caso di concorso in trasporto di stupefacenti e chiarendo i confini invalicabili del suo giudizio.
I Fatti del Caso: Il Ruolo di ‘Staffetta’ nel Traffico di Droga
Nel merito, un soggetto era stato condannato dalla Corte d’Appello per aver concorso nel trasporto di un carico di sostanze stupefacenti. Le prove a suo carico non erano dirette, ma basate su un solido quadro indiziario. In particolare, era stato accertato che l’imputato aveva messo a disposizione la propria autovettura per il trasporto della droga. Inoltre, egli stesso viaggiava su un secondo veicolo con funzione di ‘staffetta’, ovvero con il compito di precedere l’auto con il carico per avvisare di eventuali posti di blocco o pericoli.
L’elemento chiave che ha permesso ai giudici di merito di giungere a questa conclusione è stato il rinvenimento, in entrambi i veicoli, di due ricetrasmettitori radio identici, della stessa marca e modello, sintonizzati sulla medesima frequenza. Questo dettaglio è stato ritenuto sufficiente a dimostrare, in modo logicamente plausibile, un accordo e un coordinamento tra i conducenti finalizzato al trasporto illecito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un’errata applicazione delle norme sulla valutazione della prova. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente le sue argomentazioni, bollando il ricorso inammissibile. Il motivo è semplice ma fondamentale: le censure sollevate non evidenziavano reali profili di illogicità o contraddittorietà nella sentenza impugnata, ma si limitavano a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
In sostanza, l’appellante non ha attaccato la tenuta logica del ragionamento della Corte d’Appello, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito).
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che il ragionamento della Corte d’Appello era ‘immune da censure’. La deduzione del concorso nel reato dal rinvenimento delle radio coordinate era stata descritta come ‘non implausibile sul piano logico’. L’appello si è quindi trasformato in un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento fattuale, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Di fronte a un ricorso con tali caratteristiche, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, non essendo ravvisabile un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento volto a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il controllo sulla logicità delle decisioni giudiziarie. Un appello che ignora questi limiti e si concentra sulla ricostruzione fattuale è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. La decisione rafforza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, pilastro del nostro sistema processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché, invece di contestare vizi logici o errori di diritto nella sentenza della Corte d’Appello, l’appellante ha cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual era la prova chiave che ha dimostrato il concorso nel reato?
La prova decisiva è stata il ritrovamento, in entrambi i veicoli coinvolti, di due ricetrasmettitori identici sintonizzati sulla stessa frequenza radio. Questo elemento è stato ritenuto una prova logica del coordinamento tra l’imputato, che fungeva da ‘staffetta’, e il conducente del veicolo che trasportava la droga.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In questo caso, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11553 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN LUCA il 01/09/1966
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – che deduce il vizio motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. – è inammissibile perché lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccar ricostruttivi del fatto, avendo, per contro, la Corte di appello ribadito, con argomentaz immuni da censure, il concorso dell’imputato nel trasporto stupefacente sequestrato, posto che COGNOME, per un verso, aveva messo a disposizione, per effettuare detto strasporto, l’autovettura di sua proprietà, e, per altro verso, viaggiava su un veicolo che fungeva staffetta di quello che trasportava la droga, come desunto, in maniera non implausibile sul piano logico, dal rinvenimento, nei veicoli in esame, di due ricetrasmettitori radio, d medesima marca e del medesimo modello, che erano sintonizzati sulla medesime frequenza radio;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della delle ammende.
Cossa Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.