Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spaccato chiaro sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Quando un imputato, dopo essere stato condannato in primo e secondo grado, si rivolge alla Suprema Corte, deve presentare motivi di ricorso che non mirino a una nuova valutazione dei fatti, ma che contestino errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Vediamo come questi principi sono stati applicati in un caso concreto.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per reati che includevano danneggiamento e minacce gravi rivolte a più persone. La sua difesa ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Una critica alla motivazione della sentenza d’appello, ritenuta scorretta nella valutazione delle prove a sostegno della dichiarazione di responsabilità.
2. La contestazione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Una censura sul trattamento sanzionatorio, considerato eccessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si articola sull’analisi puntuale di ciascuna doglianza.
Primo Motivo: La Valutazione della Prova
La Corte ha stabilito che le critiche alla valutazione delle prove non potevano trovare accoglimento. I giudici d’appello avevano già esaminato e confutato in modo logico e completo le argomentazioni difensive. Richiedere alla Cassazione di rivedere tale valutazione equivale a sollecitare una rilettura del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Il compito della Suprema Corte non è decidere se le prove sono state interpretate ‘bene’ o ‘male’, ma solo se la motivazione del giudice di merito è logica e non contraddittoria.
Secondo Motivo: La Non Applicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di merito aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi sulla ‘complessiva offensività della condotta’. Gli elementi decisivi sono stati la pluralità e la gravità delle minacce, il fatto che fossero dirette a più persone e che avessero accompagnato un danneggiamento. La ‘latitudine intimidatoria’ e le modalità esecutive del reato sono state giudicate incompatibili con la nozione di ‘particolare tenuità’.
Terzo Motivo: La Discrezionalità del Giudice nella Pena
Infine, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale decisione non può essere oggetto di ricorso per cassazione, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva motivato la congruità della pena, sottolineando come la pena base fosse prossima al minimo edittale e l’aumento per la continuazione fosse stato determinato in misura minima.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sulla distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non erano vizi di legge, ma tentativi di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. La Corte ha ritenuto che la decisione d’appello fosse ben argomentata, coerente e priva di vizi logici. La valutazione sulla gravità del fatto, che ha impedito l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stata considerata un apprezzamento di merito immune da censure di legittimità, così come la quantificazione della pena, ritenuta esercizio corretto del potere discrezionale del giudice.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti di una causa. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su difetti manifesti nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tentare di convincere la Suprema Corte a riesaminare testimonianze o prove è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, la decisione conferma che la valutazione della ‘particolare tenuità del fatto’ e la commisurazione della pena sono ambiti in cui il giudice di merito gode di ampia autonomia, sindacabile solo in caso di decisioni arbitrarie o palesemente irragionevoli.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti miravano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Inoltre, le censure relative alla tenuità del fatto e alla quantificazione della pena sono state ritenute manifestamente infondate, in quanto la decisione del giudice d’appello era logica e rientrava nei suoi poteri discrezionali.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non si applica quando la condotta presenta una complessiva offensività significativa. Nel caso specifico, la pluralità e gravità delle minacce, rivolte a più persone e unite al danneggiamento, oltre alla specifica latitudine intimidatoria, sono state considerate incompatibili con il requisito della tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutiNOME e disatteso con argomenti che non prestano il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, i giudici d’appello (pagg. 1,2) hanno espressamente confutato le doglianze difensive in punto di valutazione della prova, dando conto della reiezione del gravame con motivazione priva di aporie e distorsioni giustificative sicché le censure proposte si risolvono nella sollecitazione ad una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità;
considerato che le doglianze di cui al secondo motivo in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito, in piena coerenza con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, apprezzato la complessiva offensività della condotta, segnalando la pluralità e gravità delle minacce, dirette a più persone, che hanno accompagNOME il danneggiamento ed escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della latitudine intimidatoria e delle modalità esecutive del reato;
ritenuto che l’ulteriore censura relativa al trattamento sanzioNOMErio non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che nella specie la sentenza impugnata ha stimato congrua la pena determinata dal primo giudice, segnalando che la pena base è prossima al minimo edittale e l’aumento per continuazione è stato determiNOME in misura minima ( pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
–NOME Consigliere estensore
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Il Presidente