Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle cause di chiusura di un procedimento giudiziario senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate. Con l’ordinanza n. 28954 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce i principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, offrendo importanti spunti di riflessione per professionisti e cittadini. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per ricettazione, respinto perché i motivi erano una mera riproposizione di argomentazioni già disattese in appello.
I Fatti del Processo
L’imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Salerno per il reato di ricettazione, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi principali. Con i primi due, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla conferma della sua responsabilità penale, chiedendo l’assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, la derubricazione del reato nell’ipotesi contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.). Il ricorrente sosteneva che la Corte di merito avesse errato nel non accogliere la sua versione dei fatti. Con il terzo motivo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo ingiusto il giudizio di prevalenza delle aggravanti contestate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non si è basata su una rilettura dei fatti, ma su un’analisi della struttura stessa del ricorso presentato. La Corte ha ritenuto che i motivi addotti non possedessero i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati nel merito, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile: Reiterazione e Mancanza di Critica
La ragione principale dietro la dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi risiede nel fatto che essi si limitavano a una “pedissequa reiterazione” di quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni, ma deve assolvere alla funzione di una critica argomentata e specifica contro le ragioni della decisione impugnata. In questo caso, il ricorrente non ha attaccato la logicità della motivazione della sentenza di secondo grado, la quale aveva correttamente evidenziato la mancata giustificazione credibile sul rinvenimento dell’oggetto del reato. Pertanto, i motivi sono stati considerati non specifici, bensì “soltanto apparenti”.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e i Precedenti Penali
Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione sulla presenza di “numerosi precedenti penali” a carico dell’imputato. Secondo la Cassazione, tale motivazione è esente da illogicità e pienamente rispettosa dei criteri ermeneutici, rendendo superflua ogni altra considerazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri procedurali e sostanziali. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’appellante di non limitarsi a ripetere le doglianze, ma di costruire una critica puntuale e ragionata contro la sentenza che intende impugnare. Un ricorso che non adempie a questa funzione è considerato solo apparente e, come tale, inammissibile. In secondo luogo, il principio relativo alla valutazione delle attenuanti generiche. La Corte ha confermato che la discrezionalità del giudice di merito è ampia e che una motivazione basata su elementi decisivi, come la gravità dei precedenti penali dell’imputato, è sufficiente a giustificare il diniego dei benefici, senza che sia necessario un esame capillare di ogni altro fattore potenzialmente favorevole.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che siano specifici e critici nei confronti della decisione attaccata. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un esito che preclude qualsiasi discussione sul merito della vicenda. La decisione rafforza inoltre il potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti, confermando che un passato criminale significativo può costituire, da solo, un ostacolo insormontabile per l’ottenimento di una riduzione di pena. Per la difesa, ciò significa che la strategia processuale deve concentrarsi sulla costruzione di argomenti nuovi e specifici, capaci di minare la coerenza logica della sentenza impugnata.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti nei gradi precedenti, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. In tal caso, i motivi sono considerati solo ‘apparenti’ e non specifici.
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza di numerosi precedenti penali è un elemento considerato decisivo e sufficiente per il giudice di merito per negare la concessione delle attenuanti generiche, senza che sia necessario prendere in considerazione tutti gli altri elementi favorevoli o sfavorevoli.
Cosa si intende per motivazione ‘apparente’ di un ricorso?
Una motivazione è ‘apparente’ quando, pur essendo formalmente presente, non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata contro la decisione impugnata. Si tratta, ad esempio, di una semplice reiterazione di motivi già disattesi, che non si confronta specificamente con le ragioni del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28954 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della mancata assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto e della mancata derubricazione del reato di ricettazione nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nella parte in ha correttamente ritenuto l’imputato responsabile del fatto contestato a seguito una mancata giustificazione credibile in ordine alle modalità di rinveniment dell’oggetto del reato (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnat dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quan omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso l sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenz sulle contestate aggravanti è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e rispettosa delle indicazi ermeneutiche della Cassazione secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pren in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti d o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata dove la Corte d’appello ha specificato, a sostegno della sua decisione, che l’imputato è gravato da numero precedenti penali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa dell ammende.
Roma, 28/05/2024