Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39093 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria depositata nell’interesse di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del reato di concorso in rapina pluri-aggravata, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01);
che, inoltre, nel caso di specie, il ricorrente, pur denunciando formalmente il vizio di illogicità della motivazione, in realtà, ha prospettato un diverso giudizio d rilevanza e comunque di attendibilità delle fonti di prova, senza considerare la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente dai contestati vizi di logicità, e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha esplicitato compiutamente le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza dove si è richiamato ampiamente, tra l’altro, l’esito delle acquisizioni tecniche, di portata ampia e plurim contrariamente a quanto riportato in ricorso) ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art.62-bis, cod.pen., è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, tra l’altro, anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
ritenuto, infine che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata esclusione della contestata recidiva da parte della Corte territoriale è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito (come emerge, in particolare, da pag. 4 della impugnata sentenza) ha adeguatamente indicato le ragioni in base alle quali confermare l’applicazione della circostanza aggravante de quo, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il GLYPH esidente