Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, inerenti all’affermazione di responsabilità ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi di concreta specificità e manifestamente infondati in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, in particolare, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congr riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.