Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Generico Costa Caro
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione da percorrere alla leggera. Un ricorso inammissibile, ovvero un appello che manca dei requisiti essenziali, non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche serie conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza n. 21287/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla cassa delle ammende.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’imputato aveva basato il suo appello in Cassazione su due punti principali: la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, e una critica al trattamento sanzionatorio ricevuto.
La Corte d’Appello, nel confermare la decisione di primo grado, aveva già affrontato questi punti, ritenendo corretta la valutazione del primo giudice. Si era quindi in presenza di una cosiddetta “doppia conforme”, ovvero due sentenze di merito che giungevano alla medesima conclusione sulla responsabilità dell’imputato.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati entrambi inammissibili per la loro manifesta genericità. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Motivo sulla Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
La difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha respinto questa censura, sottolineando che la Corte d’Appello aveva correttamente operato una “motivazione per relationem”, ovvero aveva fatto proprie le argomentazioni già espresse nella sentenza di primo grado. Questo approccio è considerato pienamente legittimo, soprattutto in caso di “doppia conforme”, quando l’atto di appello non introduce elementi di critica nuovi e specifici rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice. In sostanza, non basta ripetere le stesse lamentele per ottenere una nuova valutazione.
Il Motivo sul Trattamento Sanzionatorio
Anche la critica relativa alla pena inflitta è stata giudicata generica. La Suprema Corte ha osservato che all’imputato era già stata applicata la pena minima prevista dalla legge ed erano state riconosciute le attenuanti generiche. Di conseguenza, il motivo di ricorso appariva privo di un reale fondamento, non indicando ragioni specifiche per cui la sanzione dovesse essere considerata ingiusta.
Le Motivazioni della Decisione
Il principio cardine su cui si fonda l’ordinanza è chiaro: un ricorso in Cassazione deve essere specifico e pertinente. Non può limitarsi a una generica doglianza o a riproporre questioni già ampiamente dibattute e risolte nei gradi di merito, senza introdurre nuove e decisive argomentazioni. La Corte ribadisce la validità della motivazione che rinvia a quella della sentenza precedente (per relationem) quando le critiche dell’appellante sono mere ripetizioni di quelle già respinte. La genericità dei motivi rende il ricorso non meritevole di un esame di merito, portando direttamente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stabilita dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato che ha proposto il ricorso è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio deve essere responsabile. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il proponente, ma si traduce in un’ulteriore e significativa sanzione economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ossia non si confrontano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata e si limitano a riproporre questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
È valida la motivazione di una sentenza d’appello che si limita a richiamare quella di primo grado?
Sì, la motivazione che rinvia a quella di primo grado (“per relationem”) è considerata pienamente ammissibile, in particolare quando c’è una “doppia conforme” (due sentenze di condanna uguali) e le censure dell’appellante non contengono elementi o argomenti nuovi rispetto a quelli già trattati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo riferito alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell’allontanamento nella sentenza di primo grado che sono state richiamate e fatte proprie dalla sentenza di appello; va ricordato che in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione che rinvia a quella di primo grado, quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio in ragione del disposto minimo edittale e del riconoscimento delle attenuanti generiche;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente