Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione del Giudice di Appello è Inattaccabile
Nel sistema giudiziario italiano, la possibilità di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale, ma non illimitato. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui un ricorso può essere esaminato, sottolineando come una motivazione logica e coerente da parte del giudice di merito renda il gravame un ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di evasione e il successivo tentativo, fallito, di ottenere uno sconto di pena attraverso il ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Condanna per Evasione
La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che confermava la condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo gravame si concentravano su due aspetti principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la presunta eccessività (incongruità) del trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19255 del 2024, ha messo un punto fermo sulla questione. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità stessa del ricorso. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della censura mossa dal ricorrente come “manifestamente infondata”. La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva adempiuto pienamente al suo obbligo di motivazione. Nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, i giudici di secondo grado avevano spiegato in maniera “logica, coerente e puntuale” le ragioni per cui non ritenevano di concedere le attenuanti generiche e perché consideravano adeguata la pena inflitta.
La Suprema Corte ricorda che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un giudice di legittimità. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima è esente da vizi logici o giuridici. Poiché la motivazione della Corte territoriale era immune da tali difetti, qualsiasi ulteriore discussione sul punto è stata ritenuta superflua, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: non è sufficiente dissentire da una decisione per poterla impugnare con successo in Cassazione. È necessario che il ricorso evidenzi vizi specifici della sentenza, come un’evidente illogicità nella motivazione o una violazione di legge. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone, come il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea l’importanza di fondare le proprie impugnazioni su basi giuridiche solide, evitando censure generiche o che si limitano a riproporre una diversa valutazione dei fatti già adeguatamente considerati dai giudici di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La sentenza della Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale, rendendo la censura del ricorrente priva di fondamento giuridico.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su cosa si basava il ricorso presentato dall’imputato?
Il ricorso si basava essenzialmente sulla contestazione della decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche e, più in generale, sulla congruità della pena inflitta, già decisa dal giudice di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PREGANZIOL il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed, in generale, alla congruità del trattamento sanzioNOMErio così come individuato dal giudice di primo grado (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere est- • ore
Il Presidente