Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8207 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di Appello d Roma, in riforma della sentenza del 10/11/2022 del Tribunale di Roma (resa in esito a rito abbreviato), rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente, in anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, e anni 2 di reclusione e euro 6.000,00 di multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all’art. 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (il Capo L riqualificato in comma 5 dalla seconda sentenza).
I due imputati, tramite il comune difensore, propongono ricorso congiunto per cassazione.
2.1. La COGNOME lamenta vizio di motivazione, ritenendo che 1:rattandosi solo di “droga parlata”, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato, imponendosi al contrario l’assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen..
2.2. Il COGNOME evidenzia a sua volta il vizio di motivazione, basandosi la sentenza di secondo grado sulla “generalizzazione” di episodi sforniti della necessaria gravità indiziaria.
2.3. Il COGNOME lamenta altresì la violazione dell’articolo 52-bis cod. pen., ritenendo che la sentenza impugnata non motivi il diniego di concessione.
I ricorsi sono entrambi inammissibili per genericità.
Per quanto concerne le cessioni, la sentenza impugnata, a pagg. 8-9, motiva in ordine alla ritenuta responsabilità dei due ricorrenti, basando il relativo giudizio non solo sulle conversazioni telefoniche, di cui riporta il contenuto ed evidenzia l’impossibilità di una spiegazione alternativa all’acquisto/vendita di stupefacente, ma anche sui servizi di videoripresa.
Evidenzia, inoltre, che il COGNOME ha reso confessione in ordine a tutti i fatti contestati.
Analogamente, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale evidenzia che le medesime non possano essere concesse in ragione della serialità della condotta e dei precedenti specifici dell’imputato.
In realtà, sotto l’ombrello del vizio di motivazione, i ricorrenti intendono sostenere una «lettura alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte distrettuale, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v. Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, COGNOME, non massimata: «il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali”», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 Rv. 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, Rv. 217052-01).
Per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, COGNOME, non massimata) esula infatti «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)».
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Ccrte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente