Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un esito processuale che si verifica quando le censure mosse alla sentenza impugnata sono palesemente prive di fondamento. La Suprema Corte di Cassazione, con questa decisione, ribadisce i confini invalicabili del proprio giudizio, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito, ma deve limitarsi a un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Il caso riguarda due soggetti condannati per frode assicurativa in concorso, i cui tentativi di ribaltare la sentenza di appello si sono scontrati con la solida struttura argomentativa dei giudici di merito, ritenuta esente da vizi censurabili in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Due individui, condannati dalla Corte d’Appello per il reato di cui agli artt. 110 e 642 del codice penale (concorso in fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), hanno proposto ricorso per Cassazione. La loro difesa si articolava su tre motivi principali: l’avvenuta prescrizione del reato, un presunto vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo la sussistenza dell’elemento soggettivo (il dolo), e un analogo vizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
La Corte ha esaminato e respinto ogni singolo motivo, qualificando l’intero ricorso come manifestamente infondato.
Il Calcolo della Prescrizione: Un Errore di Valutazione
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è stato liquidato rapidamente. I ricorrenti non avevano considerato che al termine ordinario di sei anni doveva essere aggiunto un periodo di sospensione e interruzione di un anno e sei mesi, come previsto dall’art. 160 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il reato, commesso nel luglio 2018, non era affatto estinto al momento della decisione.
Il Vizio di Motivazione e i Limiti del Ricorso Inammissibile
Il secondo e il terzo motivo sono il cuore della pronuncia. I ricorrenti hanno tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali per contestare la sussistenza del dolo e la mancata concessione delle attenuanti. La Corte ha ribadito un principio cardine del suo operato: il giudizio di legittimità non consente di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Non è possibile riesaminare l’attendibilità delle fonti di prova o ricostruire diversamente i fatti. Il compito della Cassazione è unicamente quello di verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici evidenti o da palesi contraddizioni. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica, coerente e giuridicamente corretta, sia nella parte in cui ha accertato la consapevolezza e volontà fraudolenta degli imputati, sia nel negare le attenuanti in ragione della gravità del fatto e dell’intensità del dolo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati. Essi non denunciavano vizi reali della sentenza, ma miravano a una riconsiderazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato come la sentenza d’appello avesse fornito una spiegazione logica e coerente delle ragioni del proprio convincimento, basata su corretti argomenti giuridici. Di fronte a una motivazione priva di vizi, la Corte non può fare altro che confermare la solidità del percorso argomentativo seguito nei gradi precedenti.
Le Conclusioni
La decisione consolida la condanna per i due ricorrenti e li obbliga al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Sul piano giuridico, l’ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che un ricorso per Cassazione ha possibilità di successo solo se individua specifici errori di diritto o palesi e macroscopiche illogicità nel ragionamento del giudice, e non se si limita a proporre una diversa, per quanto plausibile, interpretazione delle prove.
Quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, ovvero quando non denunciano reali vizi di legge o di logica della sentenza impugnata, ma cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No. Come chiarito nell’ordinanza, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né può saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo compito è solo verificare la coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Come viene calcolata la prescrizione in presenza di atti interruttivi?
Il termine ordinario di prescrizione (in questo caso, sei anni) viene prolungato per un periodo di tempo determinato dalla legge in caso di specifici atti processuali che ne interrompono o sospendono il decorso. Nel caso esaminato, al termine di sei anni è stato aggiunto un periodo di un anno e sei mesi, rendendo il reato non ancora prescritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35258 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35258 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a CIRO MARINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati in due distinti atti nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione della prescrizione per il reato di cu agli artt. 110, 642 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i ricorren non tengono conto che al termine ordinario di prescrizione pari a sei anni deve essere aggiunto un anno e sei mesi ai sensi dell’art. 160 cod. Proc.pen., cosicc il reato, commesso il 17 luglio 2018, non è prescritto neanche alla data odierna;
ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base del dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato inna richiamato, in particolare in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettiv denunciando l’illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei d processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dal legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla su cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti e sussistenza del dolo di fattispecie (si vedano, in particolare, pagg. 10-12 de sentenza impugnata con riferimento al grado di attendibilità delle dichiarazioni de ricorrenti e all’artificiosità delle prove documentali dalle quali il giudice di m ha desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo di fattispecie);
ritenuto che il terzo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio d contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base del mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Cort secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dell concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanend
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare della sentenza impugnata sulla congruità della pena stabilita dal giudice di prim cure e sul diniego delle predette circostanze motivato dalla gravità del fatto rilevante intensità del dolo);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.