Ricorso inammissibile: le conseguenze economiche della condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione viene giudicata manifestamente infondata e generica, non solo non si ottiene una revisione della sentenza, ma si incorre anche in sanzioni economiche. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i criteri valutati dalla Suprema Corte e le implicazioni per chi intende presentare ricorso.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso per Cassazione. L’oggetto del contendere era, presumibilmente, la valutazione della pena e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso mirava a ottenere una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio applicato nei gradi di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali: la manifesta infondatezza e la genericità del motivo presentato. Secondo i giudici, la sentenza impugnata conteneva già una motivazione completa ed esauriente sia sul trattamento sanzionatorio sia sul diniego delle attenuanti.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Un punto cruciale della decisione riguarda le circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva negato tali attenuanti sulla base di una valutazione precisa della pericolosità dell’imputato. Questa pericolosità era stata desunta da due elementi specifici: la gravità dei fatti commessi e i precedenti penali specifici del soggetto. Ciò dimostra come la valutazione del giudice di merito, se adeguatamente motivata, sia difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è sintetica ma incisiva. I giudici hanno ritenuto che il ricorso non sollevasse questioni meritevoli di un esame approfondito. La sentenza d’appello, al contrario, era stata giudicata logica, completa e coerente nel giustificare la pena inflitta. La Corte ha sottolineato che il tentativo del ricorrente non era altro che una riproposizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti, senza introdurre nuovi elementi di diritto che potessero mettere in discussione la decisione precedente. Questa valutazione di adeguatezza della motivazione del giudice di merito è centrale per comprendere la logica che porta a dichiarare un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è l’applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. La norma prevede che il ricorrente, in caso di rigetto del suo appello, sia condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, e questo è l’aspetto più rilevante, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che hanno il solo effetto di appesantire il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge, e i ricorsi privi di solidi argomenti giuridici sono non solo inutili, ma anche costosi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e affetto da genericità. La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata conteneva già una motivazione completa ed esaustiva riguardo alla pena e al diniego delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3000 euro.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della valutazione, ritenuta adeguatamente argomentata, della pericolosità dell’imputato. Tale valutazione si basava sulla gravità dei fatti per cui era stato condannato e sui suoi precedenti penali specifici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6137 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la valutazione adeguatamente argomentata della pericolosità dell’imputato desunta dalla gravità dei fatti oltre che dai precedenti specifici;
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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