Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione sulla Recidiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito dalla Suprema Corte, specialmente quando i motivi di appello sono generici e non adeguatamente strutturati. Il caso ruota attorno alla contestazione della recidiva, ma la decisione finale si concentra sui limiti del giudizio di legittimità e sull’importanza di una solida motivazione da parte dei giudici di merito.
Il Contesto del Ricorso e la Sentenza d’Appello
Un soggetto, già condannato per reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione (artt. 337, 582 e 585 del codice penale), proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era focalizzato sulla sussistenza della recidiva, un’aggravante che incide pesantemente sulla determinazione della pena. La difesa sosteneva che tale circostanza non fosse stata correttamente valutata.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva fondato la propria decisione su una motivazione dettagliata, valorizzando elementi specifici per giustificare la sussistenza della recidiva.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se la recidiva fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’appello non superava la soglia minima per essere esaminato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni nette e precise. In primo luogo, il ricorso è stato definito generico e manifestamente infondato. La genericità si manifesta quando i motivi di appello non criticano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse tesi già respinte o a sollevare critiche vaghe.
Il punto centrale della motivazione della Cassazione è il rispetto per la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello. I giudici supremi hanno evidenziato che la corte territoriale aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale. In particolare, la Corte d’Appello aveva basato la sua valutazione sulla recidiva su due pilastri:
1. I gravi precedenti penali: L’analisi del casellario giudiziale dell’imputato aveva rivelato una storia criminale significativa.
2. L’inclinazione a delinquere: Questo dato è stato desunto non solo dai precedenti, ma anche da un comportamento specifico, ovvero l’indifferenza al rispetto delle prescrizioni imposte. Questo elemento dimostra, secondo i giudici di merito, una personalità non incline a rispettare le regole dell’ordinamento giuridico.
La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti, ma deve solo controllare che la motivazione sia esente da vizi logici o da errori di diritto. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era solida e ben argomentata, non c’era spazio per un intervento della Suprema Corte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Per avere successo, un ricorso deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come un’errata applicazione della legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria.
Per il cittadino, questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere un ricorso specifico e pertinente. Contestare genericamente una valutazione di fatto, come la propensione a delinquere, senza evidenziare un vero e proprio errore logico-giuridico nella sentenza di secondo grado, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione economica.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e perché contestava una valutazione (la sussistenza della recidiva) che, in presenza di una motivazione logica e coerente da parte della Corte d’Appello, non è sindacabile in sede di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per motivare la sussistenza della recidiva?
La Corte d’Appello ha basato la sua motivazione sui gravi precedenti penali dell’imputato, sulla sua inclinazione a delinquere e sulla sua indifferenza al rispetto delle prescrizioni che gli erano state imposte.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44406 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il 09/12/1988
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva., in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 e 585 al cod. pen consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondat in presenza di una motivazione della Corte d’Appello di Palermo logica, coerente e puntuale che ha valorizzato sia i gravi precedenti penali dell’imputato emergen dal casellario giudiziale e, che l’inclinazione a delinquere del reo dimostrata anche dall’indifferenza al rispetto delle prescrizioni imposte (si veda pag. 3 della sent impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024.