Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Evasione
L’esito di un processo non sempre si conclude con l’appello. Spesso, l’ultima parola spetta alla Corte di Cassazione, ma accedere a questo terzo grado di giudizio richiede il rispetto di requisiti rigorosi. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile, illustrando perché la Suprema Corte può decidere di non entrare nel merito di un caso. La vicenda riguarda un ricorso contro una condanna per il reato di evasione, respinto perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che confermava la condanna di un soggetto per il reato di evasione. Non accettando la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado della giustizia italiana, sperando in un annullamento della condanna.
Il ricorso si basava su una serie di doglianze volte a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi costitutivi del reato, inclusa la componente psicologica (il cosiddetto ‘elemento soggettivo’).
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza che ha messo fine al percorso giudiziario dell’imputato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Ma cosa significa esattamente? Significa che i giudici non hanno nemmeno iniziato a discutere se l’imputato fosse colpevole o innocente, perché il ricorso stesso non aveva i requisiti per essere esaminato. La Corte ha rilevato che le argomentazioni difensive non erano nuove, ma si limitavano a ripetere le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello).
Motivazioni meramente riproduttive
Il punto centrale della decisione è che il ricorso era ‘meramente riproduttivo’. In altre parole, la difesa non ha sollevato questioni sulla corretta interpretazione della legge (il vero compito della Cassazione), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Questo è un errore comune ma fatale: la Cassazione non è un ‘terzo processo’ dove si riesaminano prove e testimonianze, ma un giudice di legittimità che controlla solo la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nella sua sintetica ma chiara ordinanza, la Corte ha spiegato che le motivazioni della sentenza d’appello erano giuridicamente corrette, puntuali e coerenti. I giudici di merito avevano analizzato le doglianze difensive e avevano risposto in modo logico e privo di vizi, basandosi sulle prove acquisite nel processo. La decisione impugnata era, secondo la Cassazione, ‘immune da manifeste incongruenze logiche’.
Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni senza individuare un vizio di legittimità specifico (come un’errata applicazione di una legge) non può trovare accoglimento. Per questo, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia di inammissibilità ha due conseguenze dirette e pesanti per il ricorrente:
1. La condanna diventa definitiva: Non essendoci altri mezzi di impugnazione, la sentenza della Corte d’Appello passa in giudicato.
2. Sanzioni economiche: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, mirato a evidenziare errori di diritto e non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Proporre un ricorso generico o riproduttivo non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate erano una mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente valutati e respinti dai giudici dei gradi di merito, senza introdurre nuove questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che la motivazione della corte di merito era ‘immune da manifeste incongruenze logiche’?
Significa che il ragionamento seguito dai giudici della Corte d’Appello per giungere alla loro decisione era coerente, logico e ben argomentato sulla base delle prove. La Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fossero errori evidenti nel percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, precludendo così un suo intervento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45345 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45345 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 17/02/1980
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coere con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, avuto riguardo ai tratti costitutivi della evasione contestata anche in relazione al rel elemento soggettivo;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.