Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41151 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di comma 5, e 611, comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 02/07/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 16/06/2025 del G.i.p. del Tribunale di Benevento, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a plurime violazioni di ricettazione, rapina, sequestro di persona e furto aggravato.
Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai capi 2, 3, 8 e 9 della rubrica provvisoria.
Il ricorrente sostiene che gli elementi posti a base del requisito della gravità indiziaria non sono gravi, precisi e concordanti.
A sostegno dell’assunto vengono illustrati e compendiati gli elementi valorizzati dal Tribunale per ritenere la gravità indiziaria in relazione alla rapina del 23.05.20223 e del 09/08/2023, con particolare riguardo alle conversazioni telefoniche e ai rilievi antropometrci relativi alle immagini estrapolate del sistema di videosorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Tutte le argomentazioni difensive -oltre che eminentemente generichesi risolvono in valutazioni in punto di fatto, prive di censure astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, oltre che prive di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
1.2. l Tribunale del Riesame ha confermato l’ordinanza del Gip, ritenendo sussistente un quadro indiziario solido e coerente fondato sulla convergenza di immagini di
videosorveglianza, rinvenimenti oggettivi, tracciamenti dei veicoli e numerose intercettazioni. Le riprese mostrano soggetti compatibili, per corporatura e abbigliamento, con gli indagati, e le consulenze antropometriche rafforzano tale corrispondenza, in particolare nei confronti di COGNOME. Le autovetture riconducibili agli indagati vengono ripetutamente individuate nei luoghi delle rapine e delle attività di cambio delle banconote macchiate. Il ritrovamento di denaro tinto dai sistemi antirapina, coltelli sporchi d’inchiostro e abiti pertinenti ai fatti completa il quadro oggettivo.
Il tribunale ha altresì valorizzato il contenuto delle intercettazioni, che hanno consentito di ascoltare gli indagati nel mentre discutono dell’esecuzione delle rapine, delle difficoltà incontrate nel cambio del denaro macchiato e della suddivisione dei proventi.
In tale contesto NOME emerge come figura centrale, coinvolto nella fase operativa e nella gestione del denaro, con tratti di abitualità e professionalità criminale. COGNOME, pur non presente nell’azione violenta, risulta stabilmente inserita nel gruppo, partecipando alla disponibilità dei veicoli, all’occultamento delle banconote e alle fasi successive della rapina, come confermato dal materiale rinvenuto nella sua abitazione.
In punto di sussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale ha valorizzato la serialità delle condotte, la loro organizzazione e la capacità degli indagati di muoversi con ruoli complementari; ciò rende concreto il rischio di reiterazione e inidonee le misure diverse dal carcere. Con specifico riferimento alla posizione di NOME, la misura cautelare della custodia in carcere Ł stata considerata l’unica adeguata a contenere le esigenze cautelari in ragione della partecipazione attiva, dei suoi precedenti e del modus operandi professionale.
In presenza di una motivazione che certamente non può dirsi mancante, che non Ł illogica e non Ł contraddittoria, il ricorrente oppone una lettura delle emergenze investigative alternativa a quella ritenuta dai giudici del Tribunale.
Va, dunque, ricordato che argomentazioni siffatte non sono scrutinabili in sede di legittimità, atteso che «in tema di impugnazione di misure cautelari personali il ricorso per cassazione Ł ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME