Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40260 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40260 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Isola di Capo Rizzuto il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dagli AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro emessa il 17/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
preso atto che in data 22/10/2025 è pervenuta la rinuncia dell’AVV_NOTAIO alla trattazion e che quindi nessuno è comparso per la difesa;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 17/04/2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, in parziale riforma dell’ordinanza genetica, emessa in data 10/02/202 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, nel confermare il quadro indiziario e le esigenze cautel ha sostituito nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere quella degli arresti domiciliari, in ordine alla contestazione di concorso in tentata estor aggravata dal metodo mafioso, per avere l’indagato svolto il ruolo di intermediario tra l’estors NOME COGNOME e la vittima NOME COGNOME, affinché quest’ultimo cedesse ad un prezzo favore un capannone sito a Isola Capo Rizzuto.
Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei indizi di colpevolezza del reato di cui alla contestazione provvisoria e per mancanza e manifest illogicità della motivazione sul punto.
2.1. In particolare, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame di Catanzaro, in modo ” tutto superficiale” avrebbe ignorato le argomentazioni difensive e recepito le conclusioni d G.i.p. senza autonoma valutazione, elencando fatti emersi dagli esiti captativi, sui qual motivazione sarebbe omessa o comunque inadeguata in relazione al contributo concorsuale del ricorrente, il quale, nella vicenda estorsiva, avrebbe rivestito un ruolo del tutto n “limitandosi ad una condotta priva dei requisiti minimi richiesti e soprattutto assente dal p di vista soggettivo” (terza pagina ricorso), che si fonderebbe esclusivamente sui seguent elementi indiziari: la parte dell’informativa (p.187) – non allegata – dove si individua il mom iniziale del coinvolgimento del ricorrente tramite il figlio NOME COGNOMECOGNOME al quale COGNOME COGNOME (telefonata in data 11/10/2022) di incontrare il padre NOME (nel testo del ricor alla quarta pagina, viene confusa la data di nascita dei due COGNOME, indicando NOME NOME DATA_NASCITA e NOME NOME ’47, mentre in realtà è il contrario); l’incontro avvenuto in data 11/10/ tra NOME COGNOME e COGNOME, di cui – evidenzia la difesa – si ignora il contenuto poiché NOME aveva lasciato il telefono nella sua vettura; l’incontro in data 12/10/2022 tra COGNOME e NOME COGNOME – in vista dell’accompagnamento presso l’esponente mafioso locale NOME COGNOMENOMECOGNOME COGNOME; incontro ridimensionato dalla difesa, osservando che NOME COGNOME, quasi ottantenne, sarebbe un soggetto “a cui piace chiacchierare e anche millantare”, come dimostrerebbe “la frase così d’effetto”, “priva di contenuto concreto” (quinta pagina ricorso), oggetto di captaz ambientale da lui rivolta a COGNOME, prima dell’incontro con il “boss” di COGNOME: “quando parlo io, qualsiasi cosa dico io tu abbassa la testa”; progr.20750 del 12/10/2022); NOME COGNOME, aggiunge la difesa, in altro procedimento (c.d. “Jonny”) è stato dichiarato del tutto estraneo a
NOME COGNOME, attiva nel crotonese e non ha riportato precedenti riferibili a contesti di criminalità organizzata, come risulta dal certificato del casellario giudiziale; quanto all’aggravante d all’art. 416-bis.1. cod. pen., la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe una mera “formula di stile”, senza la verifica in concreto della necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso.
3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo del tutto generico in quanto non si confron con la completa, logica e non contraddittoria motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria sia delle esigenze cautelari.
3.1. Va preliminarmente rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (maturata sotto la vigenza dell’art. 23, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ma con principio applicab anche al nuovo stile dell’articolo 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. co. 1, lett. a) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e s.m.i.), la richiesta di trattazio deve considerarsi irretrattabile (come testualmente oggi previsto dal comma 1-ter della disposizione in esame) e, pertanto, la rinuncia alla richiesta di discussione orale non determi il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concl oralmente in udienza (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 – 01; Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 – 01), ragion per cui il Collegio ha invitato il Procurat generale a concludere come sopra indicato.
3.2. Il motivo sulla gravità indiziaria è totalmente generico in quanto non viene minimament indicata alcuna delle “risultanze investigative” e delle “evidenze intercettive” che sarebbero s affrontate nell’ordinanza in maniera del tutto “superficiale”, né le “argomentazioni addotte da difesa” che sarebbero state “del tutto pretermesse” dal tribunale del riesame, il quale, inve ha reso una motivazione compiuta e adeguata nel ricostruire in modo analitico la completa vicenda estorsiva, anche con riferimento al ruolo specifico del ricorrente, indicando il pre momento in cui egli interviene a titolo di intermediario tra gli esponenti mafiosi lo appartenenti alla famiglia COGNOME, e la vittima, al fine di indurla a sottostare alla pretesa in accampata da NOME COGNOME relativamente all’immobile di suo interesse. Il tribunale del riesame con motivazione scevra da illogicità ed esaustiva, dà conto della piena inquadrabilità del condotta del ricorrente nel delitto contestato, del tipo di contributo concorsuale da lui fo consistito nell’avere organizzato l’incontro tra COGNOME e i “papaniciani”, con cui era in rapporti, interpellati per esercitare pressioni su COGNOME nell’interesse di COGNOME ste nell’avere appositamente preparato quest’ultimo il 12/10/2022 ai fini dell’incontro del gio successivo (avvertendolo: “tu domani quando io parlo, con questo qui dove andiamo, qualsiasi parola dico io, tu abbassa la testa e MUTO capito!”; cfr. progr. 20.745 sss. del 12/10/2022; p. ordinanza), riuscendo, effettivamente, a garantire la presenza del figlio del capoNOME COGNOME, NOME COGNOME, all’incontro avvenuto il 15/10/2022 tra COGNOME e COGNOME ed avendo ricevuto rassicurazioni sull’intervento di costoro, per il quale egli aveva anche chiesto a NOME di omaggiarli di un contributo per i detenuti, da recapitare tramite NOME COGNOME (p. 4 o ^ -1
Il tribunale del riesame, dunque, con motivazione non apparente e scevra da illogicità, ha dat conto della piena inquadrabilità della condotta del ricorrente nel delitto contestato, del t contributo concorsuale da lui fornito, determinante per consentire l’ipotizzata estorsione, e d sussistenza anche dell’aggravante del metodo mafioso contestata.
3.3. La sussistenza dell’aggravante del cd. metodo mafioso è bene argomentata dal Tribunale a pag.6 dell’ordinanza impugnata, nella quale si dà atto degli espliciti riferimenti di COGNOME sue relazioni mafiose, in effetti estrinsecatesi nell’intervento dei “papaniciani”, grazie all di intermediazione del ricorrente, il quale ha personalmente accompagnato COGNOME al cospetto del “boss” di COGNOME, NOME COGNOMENOMECOGNOME COGNOME.
Il mancato confronto con il contenuto del provvedimento impugnato, nella specie, è particolarmente vistoso e configura il vizio di aspecificità dell’impugnazione, dovendosi riba quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che «è inammissibil il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamen dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01); si veda anche: è inammissibile il ricorso pe cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono l stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carent della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 01).
Identiche considerazioni valgono anche in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, a cui riguardo l’ordinanza impugnata si sottrae al vizio genericamente denunciato di mancanza di adeguatezza e di proporzionalità, dovendo ricordare che la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche a tentati, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, 283176 – 01). Peraltro, nella specie, il tribunale ha sostituito la massima misura cautelare c quella più gradata degli arresti domiciliari e, con congrua motivazione, ha evidenziato i pericula che misure differenti sarebbero inidonee a fronteggiare.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025
, Il Consigliere estensore
Il Presid nte