Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Nel sistema giudiziario italiano, la Corte di Cassazione svolge un ruolo fondamentale come giudice di legittimità, ma non di merito. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio cardine, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte. Questo articolo analizza la decisione e chiarisce i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal Procuratore Generale presso una Corte d’Appello avverso una sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Il Procuratore contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici d’appello avevano ricostruito la vicenda e dichiarato la responsabilità penale dell’imputato. L’obiettivo del ricorso era, in sostanza, ottenere dalla Corte di Cassazione una diversa interpretazione degli elementi di fatto che avevano portato alla condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale: la Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e didascaliche. La Suprema Corte ha spiegato che il motivo di ricorso non era consentito in sede di legittimità perché tendeva a ottenere “una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”.
I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo adeguato, con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, le ragioni del proprio convincimento riguardo la sussistenza della condotta truffaldina. Pertanto, chiedere alla Cassazione una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione esula completamente dai suoi poteri. La valutazione dei fatti, si ribadisce, è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
A supporto di questa posizione, la Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402 del 1997), che rappresenta un pilastro della giurisprudenza in materia. Infine, è stato chiarito che, essendo il ricorrente una parte pubblica (il Procuratore Generale), non è prevista la condanna al pagamento delle spese processuali, normalmente a carico della parte che perde l’impugnazione.
Conclusioni
Questa pronuncia riafferma con forza la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Chi intende presentare ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non può contestare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti, a meno che non riesca a dimostrare un vizio logico palese o una manifesta contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo giudice del fatto, snaturandone la funzione di garante dell’uniforme interpretazione della legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché contestava la valutazione dei fatti e delle prove, cercando di ottenere una nuova ricostruzione della vicenda, attività che è riservata esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Qual è la differenza fondamentale tra un giudice di merito e la Corte di Cassazione?
Il giudice di merito (primo e secondo grado) analizza le prove, ascolta i testimoni e ricostruisce i fatti per decidere il caso. La Corte di Cassazione, invece, non riesamina i fatti, ma svolge un giudizio di legittimità, controllando solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di contraddizioni.
Cosa significa che la Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ dei fatti?
Significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Non può, ad esempio, decidere se un testimone era più o meno credibile o se una prova era più o meno decisiva. Il suo compito è solo verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica del ragionamento seguito dal giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17222 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17222 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ELICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso del Procuratore Generale,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (s veda, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza ove la corte d’appello ha ravvisato gli estremi della condotta truffaldina dell’imputata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, de 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che la qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali formalmente conseguenti alla rilevata soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Presidente