Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Marchio Contraffatto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di contraffazione di marchio, fornendo importanti chiarimenti sui presupposti per la configurazione del reato e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. La decisione sottolinea come l’apposizione di adesivi riproducenti un marchio europeo su prodotti di origine extra-UE sia sufficiente a integrare la condotta penalmente rilevante, rendendo manifestamente infondate le doglianze basate su una presunta erronea applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Due individui venivano condannati in primo e secondo grado alla pena di 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa ciascuno. La loro colpevolezza derivava dall’aver apposto adesivi, che riproducevano un noto marchio di fabbricazione europea, su prodotti provenienti dalla Cina. La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la sentenza del Tribunale, ritenendo provata la responsabilità penale degli imputati.
Contro questa decisione, i due condannati proponevano un ricorso congiunto per cassazione, articolando un unico motivo di impugnazione. Essi lamentavano un’erronea applicazione della legge, sostenendo che i giudici di merito non avessero correttamente valutato le prove della loro responsabilità penale in relazione al reato contestato.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo di impugnazione manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata, logica e priva di vizi giuridici. La valutazione dei giudici di merito si era correttamente concentrata su un elemento di fatto decisivo e sufficiente a integrare la fattispecie di reato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un punto centrale: la condotta degli imputati, consistente nell’aver apposto adesivi riproducenti il marchio europeo su prodotti cinesi, era di per sé sufficiente a configurare il reato. La Corte territoriale aveva adeguatamente argomentato la sussistenza della responsabilità penale, e le censure mosse dai ricorrenti non erano in grado di scalfire la coerenza logico-giuridica di tale ragionamento.
In virtù della manifesta infondatezza del ricorso, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di declaratoria di inammissibilità, la parte che ha proposto l’impugnazione venga condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha fissato tale somma in 3.000 euro per ciascun ricorrente, non ravvisando elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Manifestamente Infondato
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la proposizione di un ricorso per cassazione deve basarsi su motivi solidi e non meramente pretestuosi. Quando un’impugnazione si rivela manifestamente infondata, scattano conseguenze sanzionatorie che vanno oltre la semplice condanna alle spese. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e scrupolosa prima di adire la Suprema Corte, evidenziando come la semplice apposizione di un marchio contraffatto su un prodotto sia una condotta che, se provata, difficilmente può essere contestata con successo in sede di legittimità sulla base di generiche censure.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della corte d’appello era adeguata, logica e giuridicamente corretta.
Quale condotta è stata considerata sufficiente per integrare il reato?
La condotta considerata di per sé sufficiente a integrare la fattispecie di reato è stata l’aver apposto adesivi riproduttivi di un marchio di fabbricazione europea su prodotti di provenienza cinese.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, chi propone un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata 11 14 giugno 2023 la Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano – confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bolzano, il giorno 1 dicembre 2022 aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.000 di multa ciascuno avendoli ritenuti colpevoli del reato di cui in epigrafe;
che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato ascritto.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che il motivo di impugnazione in essi contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa sussistenza della penale responsabilità del COGNOME e del COGNOME dando rilievo alla circostanza, di per se sufficiente ad integrare la fattispecie di reato contestato, che gli imputati avevano apposto degli adesivi riproduttivi del marchio di fabbricazione europea su prodotti di provenienza cinese;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
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il Presidente