Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Rientra nel Merito dei Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: i limiti del giudizio di Cassazione. Attraverso l’analisi di un caso specifico, la Suprema Corte ribadisce perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando mira a una nuova valutazione delle prove, un’attività riservata esclusivamente ai giudici di merito. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare correttamente i motivi di ricorso, concentrandosi su questioni di diritto e non di fatto.
Il Contesto Processuale
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva parzialmente riformato una pronuncia di primo grado. L’imputato era stato condannato per una serie di reati gravi, tra cui la detenzione illegale di armi da guerra e comuni, e la ricettazione, commessi in concorso con altre persone e legati da un vincolo di continuazione.
La difesa ha scelto di impugnare la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il proprio ricorso su un unico motivo: una presunta violazione di legge legata a un’errata valutazione del compendio probatorio che aveva portato all’affermazione della responsabilità penale.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa non erano idonei a essere esaminati in sede di legittimità.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e il sindacato di legittimità. I tribunali e le Corti d’Appello hanno il compito di accertare i fatti, valutando le prove (testimonianze, documenti, perizie) e determinando come si sono svolti gli eventi. Questo è il giudizio di merito.
La Corte di Cassazione, invece, svolge un sindacato di legittimità. Il suo ruolo non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, ma di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e seguito le giuste procedure. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dalla Corte d’Appello.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il ricorso era “versato integralmente in fatto”. In altre parole, la difesa non contestava un errore nell’applicazione di una norma giuridica, ma proponeva una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova”. Chiedeva, in sostanza, alla Cassazione di fare ciò che non può fare: riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Poiché il ricorso non individuava specifici travisamenti del fatto (cioè errori manifesti e decisivi nella lettura di una prova), ma si limitava a una critica generica della valutazione probatoria, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito per la prassi legale. Un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità: l’errata interpretazione di una norma, un vizio di procedura, una motivazione della sentenza illogica o contraddittoria. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito è destinato a fallire, portando a una declaratoria di inammissibilità. La strategia difensiva deve quindi essere mirata a identificare e argomentare veri e propri errori di diritto, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un appello mascherato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove?
Il suo ruolo è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero al controllo sulla corretta applicazione delle norme di legge e di procedura. La valutazione dei fatti e delle prove (giudizio di merito) è compito esclusivo dei giudici dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello).
Qual era il motivo principale per cui il ricorso è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era interamente basato su una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti, proponendo una lettura alternativa del materiale probatorio. Questa attività esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42007 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, rideterminando la pena inflitta all’imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 23 L. 110/75 (capo A), 110, 81 cpv., 2 e 7 L. 895/67 (capo B), e 110, 648 cod. pen (capo C);
considerato che il motivo ‘unico del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.