Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Prove non si Possono Ridiscutere
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando le doglianze presentate mirano a una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito. Questo principio è fondamentale per comprendere il ruolo e i limiti del giudizio di legittimità nel nostro ordinamento giuridico. La vicenda riguarda tre persone condannate per reato associativo e altri delitti, la cui ultima speranza di ribaltare la sentenza si è infranta contro i paletti procedurali del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
Tre individui, già condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli con una sentenza del 21 aprile 2023, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le accuse a loro carico erano gravi, spaziando dalla partecipazione a un’associazione per delinquere fino alla commissione di specifici reati-fine. Le prove raccolte a loro carico includevano arresti in flagranza di reato, denunce e l’analisi di un modus operandi omogeneo che legava le loro azioni criminali.
Nonostante la condanna, i tre imputati hanno deciso di contestare la sentenza d’appello, presentando distinti motivi di ricorso. L’obiettivo era smontare l’impianto accusatorio, mettendo in discussione sia la sussistenza dei reati contestati sia la loro attribuibilità personale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 marzo 2024, ha messo un punto fermo alla vicenda, dichiarando i ricorsi di tutti e tre gli imputati inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di ricorso presentati.
La conseguenza di tale pronuncia è stata duplice: in primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso temerario o infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i ricorsi non superavano la soglia di ammissibilità. Il punto cruciale è la natura stessa del giudizio in Cassazione: essa è un “giudice di legittimità”, non un terzo grado di giudizio dove si possono riaprire le discussioni sui fatti.
Per il primo ricorrente, i motivi sono stati giudicati inammissibili perché si risolvevano in una richiesta di “rivalutare la capacità dimostrativa delle prove”. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e razionale per confermare la responsabilità, sia per i reati fine che per il reato associativo, citando elementi concreti come un arresto in flagranza.
Anche per gli altri due ricorrenti, la Corte ha seguito un ragionamento analogo. I loro motivi di ricorso reiteravano doglianze già esaminate e respinte in appello, senza introdurre vizi di legittimità (cioè violazioni di legge o difetti logici manifesti nella motivazione). La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente valorizzato elementi come arresti, denunce e l’omogeneità del modus operandi, fornendo una motivazione “razionale, esaustiva e logica”. Inoltre, sono state respinte come manifestamente infondate le censure relative al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva, poiché anche su questi punti la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: non ci si può rivolgere alla Corte di Cassazione sperando in un “terzo tempo” del processo, dove riesaminare testimonianze o perizie. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia specifici errori di diritto o vizi logici così gravi da rendere la motivazione della sentenza incomprensibile o contraddittoria.
Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso inammissibile non solo non ha speranze di successo, ma comporta anche costi aggiuntivi. È essenziale, prima di adire la Suprema Corte, valutare attentamente se le proprie censure rientrino nei ristretti limiti del giudizio di legittimità. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, l’esito è una secca dichiarazione di inammissibilità e la condanna a pagare spese e sanzioni.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma chiedevano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che è esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.
Cosa significa che la Cassazione è un “giudice di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
fl z c, AA:77 – 1-” 1
Letti i ricorsi di NOME e NOME;
considerato che i due motivi proposti nell’interesse di COGNOME non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare l capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza dei reati contestati ed alla loro attribuibilità al ricorrente, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Invero, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello offriva una razionale e logica motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente sia in ordine alla consumazione dei reati fine, che a quella del reato associativo (pagg. 9, 10 ed 11 con riguardo ai reati fine, in relazione ad uno dei quali vi era stato l’arresto in flagranza e pag. 12 per l’associazione).
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME e COGNOME si configura, del pari, inammissibile. Segnatamente: (a) non superano la soglia di ammissibilità i primi due motivi di ricorso con i qual si reiterano le doglianze in ordine alla partecipazione dei ricorrenti all’ associazione ed ai reati fine, nonostante la Corte di appello abbia confermato la responsabilità sulla base della valorizzazione degli elementi utilizzabili (arresto in flagranza, denunce, omogeneità del modus operandi, e per quanto concerne l’associazione anche i con) fornendo sul punto una motivazione razionale, esaustiva e logica che si sottrae ad ogni censura (pagg. 9-12 della sentenza impugnata), (b) sono manifestamente infondate le censure proposte con gli altri due motivi in ordine sia alla definizione del trattamento sanzioNOMErio che al riconoscimento della recidiva; invero, con specifico riferimento al COGNOME la Corte rilevava che la condotta contestata indicava un concreto accrescimento della pericolosità, mentre, con riguardo al trattamento sanzioNOMErio, offriva una esaustiva motivazione in ordine alla commisurazione sia della pena base che degli aumenti per la continuazione (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.