Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 17/08/1979
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 29 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione processuale di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal giudice di merito, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame, alla luce delle quali veniva applicata all’imputato la recidiva, reiterata e specifica, che veniva ritenuta equivalente alle attenuanti generiche.
Ritenuto, infine, che il ricorso di COGNOME si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254107 – 01; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.