Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto quando mira a una nuova valutazione dei fatti. Il caso riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Torino per il reato di rapina.
Il ricorrente aveva basato la sua difesa sulla presunta illogicità manifesta della sentenza di condanna, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa e mettendo in discussione l’attendibilità delle prove, in particolare le dichiarazioni della persona offesa. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente questa linea difensiva, ribadendo la natura e i confini del proprio ruolo istituzionale.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione risiede nella distinzione tra giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e giudice di legittimità (Corte di Cassazione). I primi due gradi di giudizio sono deputati ad accertare i fatti, analizzare le prove (testimonianze, perizie, documenti) e decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.
La Corte di Cassazione, invece, non è un “terzo grado di giudizio” nel senso di un’ulteriore valutazione del merito della vicenda. Il suo compito, come stabilito dall’articolo 606 del codice di procedura penale, è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può, quindi, sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
I Motivi di Ricorso Non Consentiti
Quando un ricorrente chiede alla Cassazione di riconsiderare l’attendibilità di un testimone o di preferire una diversa ricostruzione storica degli eventi, sta presentando quelli che la legge definisce “motivi non consentiti”. In pratica, sta chiedendo alla Corte di fare qualcosa che esula dalle sue competenze. Questo tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Nell’ordinanza, la Corte ha osservato che l’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato si risolveva esattamente in questa richiesta non permessa. Dedurre la “manifesta illogicità” della sentenza semplicemente perché non si condivide la valutazione delle prove fatta dal giudice di secondo grado non è un valido motivo di ricorso per cassazione.
I giudici hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, esente da vizi logici. La motivazione indicava chiaramente gli elementi specifici che avevano permesso di ritenere provata la fattispecie di rapina (art. 628 c.p.). Di fronte a una motivazione coerente e ben argomentata, alla Cassazione è preclusa ogni possibilità di intervento sul merito.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia riafferma con chiarezza un principio cardine del nostro sistema processuale penale: il perimetro del giudizio di Cassazione è rigorosamente definito. Non è una sede in cui si possono riaprire le discussioni sui fatti o sulla credibilità delle fonti di prova. Un ricorso, per avere speranza di successo, deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici evidenti e insuperabili presenti nella motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva motivi non consentiti dalla legge per un giudizio in Cassazione. In particolare, chiedeva una nuova valutazione dei fatti e della credibilità delle prove, attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso. Il suo compito è quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della loro decisione sia priva di vizi logici manifesti o contraddizioni, secondo quanto previsto dall’art. 606 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10554 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 29/01/1972
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità della affermazione di responsabilità, prospetta una diversa ricostruzione storica dei fatti e un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, così collocandosi nel novero dei motivi non consentiti (art. 606, u.c., cod. proc. pen.), stante l preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260), a fronte di una motivazione esente da vizi logici (cfr. pag. 3 dove si indicano i singoli elementi che hanno consentito di ritenere pienamente integrata la fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.