Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a un Nuovo Processo
L’ordinanza n. 8906/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile rappresenti un ostacolo insormontabile per chi cerca una terza revisione del proprio caso. Questa decisione sottolinea una regola fondamentale del nostro sistema giudiziario: la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità che vigila sulla corretta applicazione delle norme. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali. In primo luogo, contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità penale. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ciascuno di essi.
Il Primo Motivo: Il Tentativo di Rivalutazione dei Fatti
La Cassazione ha chiarito che il primo motivo del ricorso non era altro che un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita dai giudici dei precedenti gradi. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo ruolo, definito come ‘sindacato di legittimità’, è quello di verificare se la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, non di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro. Poiché il ricorrente non ha individuato specifici e decisivi ‘travisamenti’ delle prove, ma si è limitato a proporre una diversa lettura, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Genericità sulla Questione del ricorso inammissibile per le Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato e generico. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui il giudice di merito, per negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua decisione sia supportata da un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, alla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono cristalline e riaffermano un principio cardine della procedura penale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dal ricorrente non erano attinenti a vizi di legittimità, ma miravano a un riesame del merito della vicenda. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, che hanno il compito di analizzare le prove e ricostruire i fatti. L’appello in Cassazione deve basarsi su errori di diritto, vizi logici evidenti nella motivazione o travisamenti della prova, non su un semplice disaccordo con l’esito del processo. In assenza di tali vizi, il ricorso si scontra con il muro dell’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di pura legittimità e che un tentativo di trasformarla in un terzo grado di giudizio sul fatto è destinato a fallire, con l’effetto di rendere definitiva la condanna impugnata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che esulano dalle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove come farebbe un giudice di primo o secondo grado. Si può contestare solo un ‘travisamento della prova’, ovvero quando un giudice ha ignorato un’evidenza decisiva o ne ha travisato palesemente il contenuto, cosa che non è stata dimostrata in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e in motivazione), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la penultima pagina della sentenza di appello );
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevantiovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie ( si veda l’ultima pagina della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.