Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Motivazioni Non Bastano
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia legale precisa, focalizzata su vizi di legittimità e non sulla semplice riproposizione delle proprie tesi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a diversi motivi. Le censure sollevate riguardavano aspetti centrali del processo di merito, tra cui:
* L’apprezzamento del materiale probatorio.
* La valutazione del dolo (l’intenzionalità della condotta).
* La sussistenza di un’aggravante legata a delle lesioni.
* La mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e le valutazioni già compiute dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che le censure del ricorrente fossero “del tutto generiche” e si risolvessero “nella riproposizione delle medesime questioni” già affrontate e decise dalla Corte d’Appello con una motivazione “congrua e adeguata”.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono lapidarie e istruttive. La Suprema Corte ribadisce che le deduzioni relative all’apprezzamento delle prove e alla ricostruzione dei fatti sono rimesse alla “esclusiva competenza della Corte di appello”. Poiché quest’ultima aveva fornito una motivazione esauriente e logicamente coerente su tutti i punti contestati (dolo, carattere oppositivo della condotta, aggravanti), le valutazioni di merito risultano “insindacabili” in sede di legittimità.
Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, senza evidenziare un vizio logico manifesto o un errore di diritto nella sentenza precedente, è un’operazione destinata al fallimento. Il ricorso è apparso come un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti, trasformando la Cassazione in un’ulteriore corte d’appello, ruolo che non le compete.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Le conclusioni pratiche che possiamo trarre sono le seguenti:
1. Focalizzarsi sui Vizi di Legittimità: Un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su errori nell’applicazione della legge (error in iudicando) o su vizi della motivazione (come illogicità manifesta o contraddittorietà), non su una diversa interpretazione delle prove.
2. Evitare la Mera Ripetizione: Riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza individuare specifici difetti giuridici nella decisione impugnata, porta quasi certamente a un ricorso inammissibile.
3. Attenzione ai Costi: Un ricorso infondato non è privo di conseguenze. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta un deterrente significativo contro le impugnazioni dilatorie o pretestuose.
In definitiva, per avere successo in Cassazione, è indispensabile un’analisi legale approfondita che vada oltre il merito della vicenda e si concentri sulla correttezza giuridica e logica del percorso decisionale seguito dai giudici precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano una generica riproposizione di questioni già affrontate e decise dalla Corte d’Appello con motivazione adeguata. I motivi del ricorso riguardavano l’apprezzamento delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito e non può essere rivalutato in Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione non è un ‘giudice di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso né valuta nuovamente le prove come testimonianze o documenti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e priva di contraddizioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione e all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 04/01/2000
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che le deduzioni sviluppate in tutti i motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento dei reati ascritti su tutti i punti censurati relativi al dolo, al carattere oppositivo della condotta, alla sussistenza dell’aggravante correlata alle lesioni ed alla mancata applicazione dell’art.131-bis cod.pen., mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025
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