Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Con questa decisione, la Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per rapina, il quale chiedeva una nuova valutazione delle prove. Vediamo nel dettaglio i contorni della vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina (art. 628 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: l’errata valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso: Valutazione delle Prove e Attenuanti
Il ricorrente contestava in particolare la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado. Sosteneva che la valutazione delle prove a suo carico, con specifico riferimento a un’individuazione fotografica, fosse illogica e inattendibile. In sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare gli elementi probatori e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
In secondo luogo, si doleva del fatto che la Corte d’Appello non gli avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenendo che tale diniego fosse immotivato e ingiusto.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso. La decisione si fonda su principi consolidati che delineano nettamente i confini del giudizio di cassazione.
Le Motivazioni
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla valutazione delle prove, la Corte ha ribadito che non è suo compito sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei gradi precedenti. Il giudizio di legittimità è finalizzato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non a stabilire se le prove siano state interpretate nel modo ‘migliore’. La Corte non può confrontare la motivazione della sentenza con altri possibili modelli di ragionamento. Poiché la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da evidenti ‘vizi logici’, il motivo è stato considerato inammissibile.
Anche il secondo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato un altro principio consolidato: per negare le attenuanti, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi e rilevanti. Nel caso di specie, la motivazione è stata considerata adeguata e priva di illogicità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione sul funzionamento del processo penale. Essa chiarisce che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. La valutazione delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Alla Suprema Corte spetta il controllo sulla legalità e sulla logicità delle decisioni, un ruolo di garanzia fondamentale che non può essere confuso con un riesame del merito. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della palese inammissibilità della sua impugnazione.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, come un’identificazione fotografica, se ritengo che il giudice di merito abbia sbagliato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è solo verificare che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non riesaminare i fatti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando propone motivi non consentiti dalla legge per il giudizio di Cassazione. Chiedere un nuovo esame delle prove è uno di questi motivi, poiché esula dalle competenze della Corte, che svolge un controllo di legittimità e non di merito.
Il giudice è obbligato a spiegare dettagliatamente perché nega le circostanze attenuanti generiche, analizzando ogni singolo punto a mio favore?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che fornisca una motivazione logica basata sugli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua decisione di negare le attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse clj NOME COGNOME e -la memoria di replica alle considerazioni dell’ufficio esame preliminare dei ricorsi, trasmessa il 3 maggio u.s., ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova – con particolare riferimento all’individuazione fotografica effettuata – non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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