Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta quando si tenta di trasformare l’appello in Cassazione in un’occasione per rimettere in discussione i fatti del processo. Il caso in esame, relativo a una condanna per truffa, offre un chiaro esempio di questo principio.
La Vicenda Processuale
Un imputato, condannato per il reato di truffa dalla Corte di Appello di Trieste, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa ha basato il proprio appello su un presunto vizio della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato. L’obiettivo del ricorrente era, di fatto, ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze che avevano portato alla sua condanna.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha prontamente respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le Corti di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello) valutano le prove e ricostruiscono i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Tentare di indurre la Cassazione a una “rivalutazione delle emergenze processuali” significa chiederle di svolgere un compito che non le compete. Per questo motivo, un ricorso strutturato in tal senso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno spiegato che la motivazione della Corte d’Appello era completa, logica e priva di vizi evidenti (“assenza di aporie e frizioni logiche”). I giudici di merito avevano fornito una spiegazione esaustiva delle ragioni del loro convincimento, analizzando correttamente il materiale probatorio e confutando efficacemente le tesi difensive. Poiché il ricorso non evidenziava reali violazioni di legge o difetti logici macroscopici, ma si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, è stato rigettato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione è indispensabile concentrarsi su questioni di puro diritto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare che la sentenza impugnata contiene un errore nell’interpretazione o nell’applicazione di una norma giuridica, oppure che la sua motivazione è talmente illogica o contraddittoria da risultare inesistente. In caso contrario, il risultato sarà un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso era strutturato in fatto e non contestava un vizio di legittimità della sentenza impugnata.
Come ha valutato la Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse esente da vizi, logica e basata su una valutazione esaustiva e corretta del materiale probatorio, confutando efficacemente le argomentazioni difensive.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di truffa;
lette le conclusioni rassegnate dal difensore;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è strutturato in fatto e tende ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificativo che ha disatteso il gravame difensivo sul punto in assenza di aporie e frizioni logiche;
che la Corte territoriale, infatti, ha rassegnato una motivazione esente dai vizi dedotti, esplicitando le ragioni del proprio convincimento in esito ad un’esaustiva e corretta valutazione del materiale probatorio (pag. 6 e segg.), che dà conto della sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie contestata, efficacemente confutando le doglianze in questa riproposte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
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