Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1991
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la configurabilità tentativo di estorsione di cui al capo a) della rubrica, non è consentito fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già d in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagg. 1-3 sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solta apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché t ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valuta diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ese vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ril degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 64 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza dell motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai a), c), d) denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infon poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza c le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della dec ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’e di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispond della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/20 COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-5) non present alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. proc. pen.; anzi, va rilevato come il giudice di appello abbia, con corretti arg logici e giuridici, analiticamente indicato i singoli elementi che consent ritenere provata la penale responsabilità dell’odierno ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.