Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 10/07/1982
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino dell’Il settembr
2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 22 mar
2024, ha rideterminato in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.400 di multa la pena irrogata carico di COGNOME ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n.
del 1990 (capi A e C) e 337 cod. pen. (capo B); fatti commessi fino al gennaio 2024.
Osservato che l’unico motivo di ricorso,
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con il quale si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, il giudizio sulla sussistenza della reci
manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni de giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (pag. 6-7 della sentenza impugnata)
le pregresse condanne, anche specifiche, riportate dall’imputato, perseverante nel commettere reati della stessa indole, pur dopo un periodo di lontananza dal crimine, essendo risultati i
di causa idonei a comprovare la qualificata propensione a delinquere di Lamine, indubbiamente in grado di giustificare l’applicazione della contestata recidiva reiterata, speci
infraquinquennale, e ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha dato prova di ag con incontri prestabiliti e non al livello più rudimentale dell’offerta di droga per strada, egli contare su una collaudata rete di acquirenti e su disponibilità non irrisorie di stupeface
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.