Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 16/04/1989
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche ex
art. 62-bis non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente
da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il giudice di merito a pag. 6 della sentenza impugnata ha congruamente
motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità
della condotta posta in essere dall’imputato, gravato anche da precedenti penali, tutti inerenti ai reati contro il patrimonio;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione
posta alla base del giudizio di colpevolezza e della conseguente irrogazione della pena denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che il giudice di merito ha ravvisato gli estremi del reato di riciclaggio consumato sulla base del materiale ritrovato a bordo dell’autocarro condotto dall’imputato privo di codice identificativo e per la commisurazione della pena ha considerato l’elevato livello di esecuzione del tentativo (si veda pag. 7 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno