Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12999 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12999 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gela il 16/11/1951
COGNOME NOMECOGNOME nata a Gela il 04/05/1955
avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Caltanisseta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/04/2024 la Corte di appello di Caltanissett confermava la sentenza in data 24/10/2023 del Tribunale di Gela, con la qua COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati dichiarati responsabili dei rat cui agli artt. 81, cpv, cod.pen, 44 comma 1 lett. b), 71 e 72, 93,94 e 95 del n. 380/2001 e condannati alla pena di mesi due di arresto ed euro 11.5(10,00 ammenda ciascuno.
Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cas5a rione per il tramite del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annuNime articolando cinque motivi: con i primi tre motivi di ricorso si deducono violi i di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabil i; il quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al dini applicazione dell’art. 131-bis cod.pen; con il quinto motivo di ricorso si do: con riferimento alla posizione di COGNOME NOME vizio di motivazione in re1,i z alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pe subordinato alla demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sopravvenuta morte dell’imputato NOMECOGNOME successivamerTie alla proposizione del ricorso, come da certificato di morte intervenuta in d 12/02/2025, come da certificato di morte redatto dall’Ufficiale dello stato c v Comune di Gela, trasmesso a questa Corte, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato al mefisi ascritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 cod.pen e 69 cod. pen.
2.11 ricorso di COGNOME NOME va dichiarato inammissibile.
I motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e il motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e vizio di motiwzi in relazione al diniego di applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. inammissibili.
I motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità per costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una div valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il g di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze proce5;s quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/072006 Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del ‘?.012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto p
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 23 2 148).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Dichiara inammissibile il r icorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 14/03/2025