Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15913 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TOULKAREM (ISRAELE) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOCOGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata in 6 aprile 2021 dal Tribunale di Bologna nei confronti dell’imputato, condanna alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita aggravata.
Partendo dalla premessa che non ci si trovi di fronte ad una “doppia conforme” per differenti percorsi motivazionali posti a base delle due decisioni, il ricorso lamenta innanz la erronea ricostruzione della vicenda proponendo una differente ricostruzione dei fatti.
Si deduce carenza dell’elemento soggettivo, non essendovi stata in capo all’imputato alcuna intenzione di appropriarsi del bene, ed altresì dell’elemento oggettivo poiché non vi era i di ricavare un profitto. Assente è poi la aggravante contestata non essendovi prova ch l’imputato avesse la qualifica di venditore professionale di beni antichi.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 606 lett. e) c.p relazione all’articolo 192 dello stesso codice non essendovi stata alcuna indicazione circ
risultati acquisiti ed i criteri adottati nella valutazione della prova testimoniale della offesa.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (articoli 129, 157, 158, 159 e segue c.p.) per l’intervenuta prescrizione del fatto e per mancanza della condizione di procedibi (querela).
Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e di motivazione in ordine al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti del danno di particolare tenuità e delle circostan attenuanti generiche.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati e va pertanto dichiarat inammissibile.
In via preliminare ed in linea generale, la Corte evidenzi che il ricorso è formulato in man confusa, con erronei e talora assenti riferimenti alle norme che si assumono violate (es., primo e nel terzo motivo), senza chiarire i temi affrontati, alternando senza una log apparente questioni attinenti al fatto a considerazioni di diritto, saltando da un tema al senza seguire un filo logico congruente. Ad aggiunge confusione v’è poi un’ampia trattazione del fatto inserita tra pagina 3 e pagina 6, introdotta da un enfatico ‘RITENUTO IN FATTO’ ma priva di conclusioni in riferimento alla motivazione contestata.
Questa premessa sulla tecnica redazionale del ricorso era necessaria poiché la medesima confusione si ritrova sul piano concettuale: i motivi di ricorso sono prevalentemente incentr su questioni di fatto, cioè relative al merito, che esulano dal giudizio di legittimità o c formulati per profili non consentiti; infine alcuni motivi afferiscono a questioni che non state trattate in appello e che quindi, non essendo state in tale sede devoluti, non posso essere esaminate in questa sede.
Per cercare di dar ordine alla materia, si deve iniziare dall’esame dei primi due motivi. E consistono in censure afferenti alla ricostruzione del fatto, senza attingere ad alcuno dei pr (dettati dall’art.606 lett. e) c.p.p.) che sono i soli consentiti in questa sede. I motivi of ricostruzione alternativa del fatto, nonostante la Cassazione non sia un terzo giudice d merito. In altre parole, i due motivi pretendono di ottenere una ulteriore rivalutazione del al fine di conseguire un terzo grado di giudizio. Tuttavia, a fronte di una sentenza di ap che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello. Pertanto, i motivi sono privi dei requisiti di cui 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di dir sostegno di ogni richiesta.
Come già detto, il ricorrente critica la valutazione delle prove da parte dei giudici di mer le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale. La valutazione de
prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale d merito e non è sindacabile in cassazione, a meno che ricorrano mancanza o manifesta della motivazione, ciò che nel caso in esame deve escludersi e, a ben vedere, non dedotto. E’ stato più volte affermato che “l’indagine di legittimità sul discors della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrar un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza po verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spess risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere lim rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e cons disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano l incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e ragioni del convincimento” (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n. 47289/2003, Rv. 22
Nel caso di specie i giudici d’appello hanno ampiamente motivato su ogni aspe vicenda, ed in particolare sui passaggi chiave per l’affermazione di responsabi valore della testimonianza della persona offesa, la scrittura intervenuta t ‘bigliettino’), la ritenzione dei beni nonostante le richieste della donna, la d poltroncine “anni ’30” (da porre in vendita e non da portare in discarica) fornen completo della vicenda.
4. Il motivo inerente alla prescrizione è manifestamente infondato poiché con momento della consegna dei mobili all’imputato (avvenuto appunto a dicennbre 201 l’epoca della mancata restituzione (inizio 2017). Quanto poi al profilo inerente della querela, esso non è stato oggetto di motivo di appello ed esula pertanto d Trova infatti applicazione la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere d cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratt rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non possibile dedurre in grado d’appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che poss sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado co ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).
5. Non possono trovare ingresso in questa sede nemmeno le doglianze oggetto del qua ultimo motivo, per una pluralità di ragioni. Si lamenta la mancata concessione delle attenuanti della particolare tenuità del danno (art.62 n.4 c.p.) e delle attenu (art.62 bis c.p.). Per come formulato (senza alcuna specifica indicazione delle ragi danno sarebbe da considerare di particolare tenuità ovvero delle specifiche rag concessione delle circostanze attenuanti generiche), il motivo era generico fin d
quindi destinato all’inammissibilità fin da quel grado. Occorre infatti ribadire il pr è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avverso la s secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che ri ab origine inammissibile, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortireb esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza 16/12/2014 – dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01).
Last but not the least, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il mo generico altresì perché non si confronta con la motivazione della sentenza di appe tema viene succintamente ma adeguatamente trattato (pg.9), osservandosi ivi che no emersi elementi idonei a giustificare il beneficio richiesto. Con tale affermazione è lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene s fini della negazione delle circostanze attenuanti generiche, il riferimento all’assenz o circostanze di segno positivo. Ciò, a maggior ragione dopo la riforma dell’a disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 l n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è p il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, 270986).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della c ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2023
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