Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RAFFADALI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di minaccia aggravata;
che il primo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando – in particolare – la mancanza di certezza nell’individuazione della propria persona mediante le immagini di videosorveglianza, non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, l’ultima parte di pag. 3 del provvedimento impugnato);
che il secondo motivo di ricorso proposto dal COGNOME, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, in concreto, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, l’ultima parte di pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
che il primo motivo proposto dallo COGNOME, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando – in particolare – la mancanza di certezza nell’individuazione della propria persona mediante le immagini di videosorveglianza, non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, l’ultima parte di pag. 3 del provvedimento impugnato);
che il secondo motivo di ricorso proposto dallo COGNOME, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e, in particolare, con riferimento all’assenza di un proprio contributo causale, non è
consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);
che il terzo motivo di ricorso proposto dallo COGNOME, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, l’ultima parte di pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente