Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18266 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ORSOVA (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di uso di atto falso;
Considerato che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso – con i quali si censura l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, rispettivamente ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), d) e c), cod. proc. pen., quanto all’elemento soggettivo, alla circostanza che l’imputato non abbia concorso nella falsificazione e, da ultimo, la sentenza impugnata faccia malgoverno dei criteri di valutazione della prova – non sono consentiti dalla legge in questa sede, perché invocano una rivalutazione delle fonti prcbatorie, estranea al sindacato di legittimità, atteso che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex plurimis, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); a ben vedere, la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento (si vedano pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, specie tenendo conto delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, previa congrua verifica di attendibilità. Per altro, la doglianza che deduce l’inosservanza delle regole di valutazione della prova ex art. 192, anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, è altresì indeducibile, in quanto i limit all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, giacché l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); anche, quanto al dolo generico richiesto, corretta è la motivazione, con la quale non si confronta il ricorrente, che oltre a far riferimento alla condotta in sé richiama anche l’interesse esclusivo dell’imputato (e non di altri), quale utilizzatore e proprietario del furgone, a fruire della falsità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024