Ricorso Inammissibile: la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i limiti del giudizio di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile non può trasformare la Corte in un terzo grado di merito. Il caso in esame riguarda una condanna per tentata estorsione, in cui l’imputato ha cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, scontrandosi con i principi consolidati della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Un individuo era stato ritenuto penalmente responsabile per il reato di tentata estorsione. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva tentato di costringere la vittima a consegnargli del denaro, minacciando implicitamente conseguenze negative. La condanna si basava principalmente sulla testimonianza della persona offesa, ritenuta credibile e corroborata da altri elementi probatori, come la testimonianza di un operatore di servizio e l’assenza di qualsiasi autorizzazione che legittimasse la richiesta dell’imputato.
I Motivi del Ricorso e il Ricorso Inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando due principali vizi della sentenza d’appello:
1. Difetto di motivazione e travisamento della prova: Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero motivato adeguatamente la loro decisione e avrebbero interpretato in modo errato le prove a disposizione, in particolare riguardo all’affermazione della responsabilità penale.
2. Violazione di legge: Si contestava anche l’errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non si trattasse di tentata estorsione.
Con questi motivi, il ricorrente mirava, di fatto, a una riconsiderazione completa delle prove e a una nuova valutazione delle circostanze, un’operazione che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Per questo motivo, il suo è stato ritenuto un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha richiamato la sua funzione e i suoi limiti. I giudici supremi hanno spiegato che la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti. Il suo compito non è decidere se la ricostruzione dei fatti sia quella ‘giusta’, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da palesi errori di diritto.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano fornito una motivazione esente da vizi logici, rispondendo puntualmente alle stesse obiezioni sollevate in sede di ricorso. La credibilità della persona offesa era stata attentamente vagliata e supportata da prove esterne. Di conseguenza, il ricorso non presentava vizi di legittimità, ma si limitava a proporre un modello di ragionamento alternativo, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un’importante lezione sul sistema processuale italiano: la Corte di Cassazione svolge un ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non un riesame dei fatti (giudizio di merito). Tentare di utilizzare il ricorso per Cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente ulteriori costi per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano vizi di legittimità della sentenza, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione delle risultanze processuali, inclusa la credibilità delle testimonianze, spetta esclusivamente ai giudici di merito dei gradi precedenti. Il suo controllo si limita alla coerenza logica della motivazione adottata da tali giudici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39019 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il difetto di motivazione e il travisamento della prova in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato nonché la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata estorsione contestato, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla credibilità del narrato della p.o., corroborato da elementi probatori esterni tra cui la testimonianza dell’operatore in servizio e sull’assenza di qualsiasi provvedimento autorizzativo in capo all’imputato per la vendita presso il mercato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
e COGNOME
Ìl Consigliere e COGNOME
Il Prede te