Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Reiterati
Presentare un ricorso in Cassazione non significa ottenere un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: quello di giudice di legittimità. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per approfondire quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se i motivi sono una mera ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e rispettare i ruoli dei diversi organi giurisdizionali.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso analizzato trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, impugnata da un imputato con ricorso per cassazione. I motivi del ricorso lamentavano una presunta mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in relazione a due specifici reati: la truffa (art. 640 c.p.) e la sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
In particolare, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare le prove e nel giustificare la condanna. Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha adottato una posizione netta, senza entrare nel merito delle accuse.
Limiti del Giudizio di Cassazione e il divieto di rivalutazione
La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, trasformarsi in un terzo giudice di merito, ovvero non può compiere una nuova e diversa valutazione dei fatti o dell’attendibilità delle prove. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso non evidenziavano reali vizi di legittimità, ma si risolvevano in un tentativo di ottenere una rilettura delle risultanze processuali. Una simile richiesta esula completamente dalle competenze della Cassazione, la quale non può sovrapporre la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità e Reiterazione
Uno dei punti cardine della decisione è la natura ‘pedissequa’ dei motivi di ricorso. La Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate erano una semplice riproposizione di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, esso diventa generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Reiterazione dei motivi: Il primo motivo, relativo alla truffa, è stato giudicato indeducibile perché si limitava a riproporre le stesse questioni già trattate e disattese dalla Corte d’Appello, come evidenziato nelle pagine 7-8 della sentenza impugnata.
2. Tentativo di riesame del merito: Il secondo motivo, relativo alla sostituzione di persona, oltre a essere reiterativo, si fondava su una diversa lettura dei dati processuali e su un diverso giudizio di attendibilità delle prove. La Corte ha ribadito che è precluso alla Cassazione non solo rivalutare le prove, ma anche saggiare la tenuta logica della sentenza attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi. La motivazione del giudice di merito è stata considerata esente da vizi logici, avendo spiegato chiaramente come l’imputato si fosse attribuito le generalità di una persona realmente esistente per conseguire un vantaggio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere redatto in modo specifico, evidenziando veri e propri vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti e decisivi della motivazione) e non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfitte in appello. In caso contrario, il risultato sarà una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già dedotte e respinte in appello. Inoltre, il ricorso tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione, ma controlla solo se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente le leggi e se le loro motivazioni sono logiche e non contraddittorie. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella fatta dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso che viene dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma era pari a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di meri (si vedano in particolare pagg. 7-8 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazion all’art. 494 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in quanto si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, stante preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata nella quale la Corte di merito ha sottolineato, ai fini della configurabilità del reato d all’art. 494 cod. pen., che l’odierno ricorrente si era attribuito le generalità d persona realmente esistente al fine conseguire un vantaggio, inducendo in errore la P.o.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21/10/2025