Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma le Decisioni Precedenti
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e dei limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Quando un imputato, già condannato in primo grado e in appello, decide di rivolgersi alla Suprema Corte, deve presentare motivi specifici che evidenzino errori di diritto, non semplici contestazioni sulla ricostruzione dei fatti. Questo caso dimostra come la reiterazione di argomentazioni già esaminate e respinte conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 707 del codice penale, relativo al possesso ingiustificato di valori da parte di persona già sottoposta a misure di prevenzione. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti che avevano portato alla sua condanna.
I Motivi del Ricorso: Una Replica delle Argomentazioni Precedenti
Il nucleo del ricorso presentato alla Corte di Cassazione non introduceva nuovi elementi di diritto, ma si limitava a riproporre le medesime doglianze già avanzate e rigettate nel giudizio di appello. Il ricorrente contestava nuovamente l’interpretazione del materiale probatorio e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, sperando in una rivalutazione che, tuttavia, esula dalle competenze della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi presentati fossero aspecifici e meramente reiterativi. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e coerente, espressa dai giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte sono state chiare e dirette. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato aspecifico perché si limitava a ripresentare le stesse argomentazioni già discusse e confutate dalla Corte territoriale. In secondo luogo, i giudici hanno sottolineato la presenza di una “doppia conforme”: sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano raggiunto la stessa conclusione sulla base di una pluralità di elementi probatori, con motivazioni esaustive e logiche. La ricostruzione dei fatti, essendo fondata su apprezzamenti non contraddittori né manifestamente illogici, è stata considerata insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione delle prove è stato respinto.
Le Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non si può utilizzare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio di merito. La Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare le prove. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico, in quanto si limitava a reiterare le medesime doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione delle prove già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un caso come questo?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Non può quindi riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, ha ritenuto la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito incensurabile perché non contraddittoria né manifestamente illogica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 707 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. nonché travisamento d fatto e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è aspecific quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fat all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grad come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordin reato di cui all’art. 707 cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e del razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termin contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.