Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del difensore da NOME COGNOME e NOME NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto in abitazione come a ciascuno ascritti nella rubrica.
Rilevato che, a motivi di ricorso, gli imputati lamentano quanto segue:
NOME: Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla identificazione dell’imputato quale autore del furto;
NOME NOME: contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME NOME.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Considerato che le deduzioni sviluppate nei ricorsi, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore