Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando la dichiarazione di ricorso inammissibile per un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere le prove, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, ritenuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali. Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove utilizzate dai giudici di merito. Il secondo, invece, invocava la causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale, sostenendo di aver reagito a un atto arbitrario compiuto dagli agenti, in particolare in relazione all’uso di uno spray urticante.
I Limiti del Giudizio di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della pronuncia risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Suprema Corte li ha giudicati del tutto generici e orientati a sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove, un’attività che esula completamente dalle sue competenze. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un sindacato di legittimità: il suo scopo non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di proporre una ‘lettura alternativa’ delle testimonianze o delle prove documentali, senza indicare specifici vizi di legge o di motivazione, porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato in modo netto perché entrambi i motivi fossero infondati.
1. Primo Motivo (Vizi sulla ricostruzione dei fatti): I giudici hanno ritenuto le critiche dell’imputato aspecifiche e finalizzate a una rivalutazione del merito. L’imputato non ha evidenziato un ‘travisamento della prova’ (cioè un errore percettivo del giudice che legge una prova per un’altra), ma ha semplicemente proposto una propria interpretazione dei fatti, in contrasto con quella, adeguatamente motivata, della Corte d’Appello. Questo tipo di doglianza è precluso in sede di legittimità.
2. Secondo Motivo (Sull’esimente): Anche riguardo alla presunta reazione ad un atto arbitrario, la Corte ha osservato come il ricorrente stesse offrendo un’altra lettura autonoma e preclusa del compendio indiziario. La motivazione della sentenza impugnata sul punto, relativa all’uso dello spray urticante, è stata invece giudicata congrua e corretta, sia nella ricostruzione fattuale che nell’applicazione della norma.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È interessante notare che la Corte non ha condannato il ricorrente a rimborsare le spese legali alla parte civile, poiché la memoria di quest’ultima conteneva argomenti non pertinenti alla valutazione preliminare di ammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. È essenziale comprendere che il ricorso non può essere un pretesto per ridiscutere l’intero processo. I motivi devono essere specifici, tecnici e mirati a colpire vizi di legge o difetti manifesti nella logica della motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di trasformare la Corte di Cassazione in un giudice del fatto si scontrerà, come in questo caso, con una pronuncia di inammissibilità, comportando ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dal ricorrente erano generici e miravano a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità, il quale si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove (es. ascoltare di nuovo un testimone), ma solo controllare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente le norme di legge e abbia una motivazione logica e coerente.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3233 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 04/01/1999
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 172 COGNOME
NRG 27344/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che il primo motivo enuncia vizi del tutto aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, quanto alle prove utilizzate per la ricostruzione dei fatti (cfr. pagg. 3-4) e alla condotta ritenuta oggetto del reato di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. pagg. 6-7), nonché di merito, in quanto volti a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali; che parimenti il secondo motivo, sulla esimente ex art. 393-bis cod. pen., propone una altrettanto autonoma e preclusa lettura del compendio indiziario, mentre la motivazione sul punto risulta congrua e corretta non solo rispetto alla ricostruzione dei fatti, ma anche in ordine all’utilizzo dello spray urticante da parte degli incaricati del pubblico servizio (cfr pagg. 7-8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto che non si deve far luogo invece alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto ha prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre te al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.