Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 378 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nell’interesse di entrambi gli imputati, nonché la memoria integrativa per l’imputato COGNOME in data 6 giugno 2024;
Ritenuto, quanto al ricorso di COGNOME, che i primi tre motivi di ricorso, con cui si denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la sussistenza della responsabilità (con particolare riguardo all’aspetto concorsuale), attengono a censure vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, relativo alla aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è meramente ripropositivo di censure svolte nell’atto di appello, né si confronta con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 60-67);
Ritenuto, quanto al ricorso di COGNOME, che il primo motivo, relativo alla sussistenza della responsabilità (ribadito con la citata memoria), è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito;
Ritenuto, quanto al secondo motivo relativo alla aggravante “mafiosa” (pure ribadito nella memoria di cui sopra) che valgono le medesime considerazioni svolte supra a proposito del ricorso di COGNOME;
Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso di COGNOME (anch’esso ulteriormente illustrato nella memoria) relativo all’eccessività del trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di appello – che hanno peraltro escluso la rilevanza della recidiva con riguardo alla dosimetria della pena (v. in particolare pagg. 70-72);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024