Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza n. 27294/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Questo caso, relativo a un furto, si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile, fornendo una lezione chiara su quali motivi di appello possono essere portati all’attenzione della Cassazione.
I Fatti del Processo e il Ricorso in Cassazione
Due persone venivano condannate in appello per il reato di furto di un portafogli. Insoddisfatte della decisione, decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su diversi aspetti: la ricostruzione della dinamica del furto, la valutazione del materiale probatorio raccolto, e il trattamento sanzionatorio applicato. In particolare, una delle ricorrenti contestava il suo ruolo attivo nella commissione del reato, chiedendo l’applicazione di una circostanza attenuante per minima partecipazione al fatto (art. 114 c.p.), mentre entrambe criticavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La ragione di tale pronuncia risiede nella natura stessa delle censure sollevate. Le ricorrenti, infatti, non lamentavano una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello, ma chiedevano, in sostanza, una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove.
Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo ruolo, nel cosiddetto ‘giudizio di legittimità’, è quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito, non di sostituirsi a quest’ultimo nella ricostruzione della vicenda. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito.
Le Motivazioni
Nel dettaglio, la Corte ha spiegato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità. Il ragionamento dei giudici di merito era basato su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili.
La Corte ha affrontato specificamente la posizione di una delle ricorrenti, confermando la ricostruzione secondo cui era stata proprio lei a sottrarre materialmente il portafogli dal borsello della vittima, approfittando della sua posizione. Questo ‘contributo materiale’ alla commissione del delitto è stato ritenuto sufficiente dai giudici per escludere motivatamente l’applicazione della diminuente per minima importanza dell’apporto causale.
Anche riguardo alle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata ‘inappuntabile’ e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’esito del processo è la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuna a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve formulare censure che attengono a violazioni di legge o a vizi logici evidenti e decisivi della motivazione, non a un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Tentare di ottenere una nuova ‘lettura’ delle prove in Cassazione è una strategia destinata al fallimento, che si traduce in un ricorso inammissibile e in ulteriori costi per chi lo propone.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le censure proposte non riguardavano violazioni di legge, ma la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Queste attività sono di competenza esclusiva del giudice di merito (tribunale e corte d’appello) e non possono essere oggetto del giudizio di legittimità svolto dalla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No. Sulla base di quanto stabilito in questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove né fornire una diversa valutazione del fatto. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità per le ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità dei loro ricorsi, le ricorrenti sono state condannate, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di 3.000 euro ciascuna a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME natcta BOLOGNA il DATA_NASCITA NOME COGNOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto s inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimit in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonch l’apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profi del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornit una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondat su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, i giudici di merit hanno compiutamente accertato il concorso della COGNOME COGNOME COGNOME del portafogli sottratto alla persona offesa, ragionevolmente riscontrando, fra l’altro, c verosimilmente fu proprio la COGNOME COGNOME COGNOME il portafogli dal borsello d vittima, dato che costei si era posta alle spalle del Montroni, dal lato in cui posizionato il borsello; alla luce di tale contributo materiale nella commissione d delitto, i giudici hanno motivatamente disatteso la richiesta della RAGIONE_SOCIALE applicazione, nei suoi confronti, della diminuente di cui all’art. 114 cod. pen.; an con riferimento alle attenuanti generiche la motivazione della sentenza impugnata è inappuntabile e tale da non consentire alcun sindacato in sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.