Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 aprile 2023 la Corte di appello di Bologna h confermato la pronuncia del locale Tribunale dell’Il marzo 2019 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale condotta a lui riferibile ed il decesso della persona offesa COGNOME NOME, dire determinata da un’erronea valutazione dei contenuti della disposta per che avrebbe, invece, dovuto condurre a conclusioni del tutto opposte.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassa quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della de il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, sen possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una divers il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittim pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzio valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure c risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circost esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutin legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di me punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specifi
con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e la verificazione dell’evento lesivo, evidenziando gli aspetti rivelatori della sua responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente