Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle sue conseguenze. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un individuo condannato per resistenza e minaccia, sottolineando i precisi confini del giudizio di legittimità. Questo caso evidenzia come la riproposizione di argomenti già vagliati nei gradi di merito non costituisca un valido motivo di ricorso, portando a una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, e di minaccia, ai sensi dell’art. 612 c.p. È importante notare che nel corso del giudizio di merito era stata riconosciuta all’imputato una parziale incapacità di intendere e volere. Nonostante ciò, ritenendo errata la valutazione dei giudici, l’imputato ha deciso di adire la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna.
Limiti al Giudizio e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione fondamentale: i motivi addotti non erano consentiti in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre le stesse questioni e critiche già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che il loro compito non è quello di riesaminare i fatti o di fornire una terza valutazione del merito della vicenda, ma unicamente di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la decisione della Corte d’Appello era stata argomentata in modo giuridicamente corretto, puntuale e senza manifeste incongruenze logiche, non vi era spazio per una sua censura.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede l’obbligo di versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in Euro tremila. Questa misura ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva utilizzato argomenti “giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti” e “immuni da manifeste incongruenze logiche”. Anche la condizione di parziale incapacità dell’imputato era stata correttamente considerata e valutata dai giudici di merito, rendendo il giudizio incensurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 616 c.p.p.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per accedere alla Suprema Corte, è necessario prospettare vizi di legittimità specifici, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico palese nella motivazione, e non semplicemente riproporre la propria linea difensiva. La decisione serve da monito sulle conseguenze di un’impugnazione infondata, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
La parziale incapacità dell’imputato è stata presa in considerazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha specificato che la sentenza impugnata aveva già puntualmente letto e valutato i fatti anche alla luce della parziale incapacità di intendere e volere riconosciuta all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24031 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede in relazione ai tratti costitutivi, anche soggettivi, resistenza ex art 337 cp e della minaccia ex art 612 cp ascritti all’imputato, puntualmente l e valutati anche alla luce della parziale incapacità di intendere e volere riconosciuta all’imput rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.