Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza n. 22150 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. Quando un ricorso è generico o mira a una nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata: viene dichiarato ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione. La difesa contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (nella specie, la minaccia) e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto attribuita dai giudici di merito. L’obiettivo del ricorrente era, in sostanza, ottenere una riconsiderazione della vicenda processuale e delle prove raccolte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. La Corte ha evidenziato due difetti capitali nell’impostazione del ricorso:
1. Mancanza di concreta specificità: I motivi di ricorso non individuavano in modo preciso e puntuale le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata. Si trattava di contestazioni generiche, non in grado di innescare il sindacato di legittimità della Corte.
2. Tentativo di rivalutazione delle prove: Il ricorso, di fatto, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove e di offrire una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dai giudici di merito. Questa attività è però estranea ai poteri della Suprema Corte. Il suo compito, come giudice di legittimità, è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non di stabilire come sono andati i fatti.
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 27649/2021) per sottolineare come i giudici di merito avessero correttamente inquadrato i fatti nella fattispecie di reato contestata, fornendo una motivazione ampia e non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere una speranza di successo, deve essere redatto con estremo rigore tecnico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di primo e secondo grado; è necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto o da un palese difetto di motivazione. Proporre un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a sollecitare un nuovo esame del merito, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi esclusivamente sui profili di legittimità, pena l’infruttuoso dispendio di tempo e risorse economiche.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di concreta specificità e tendeva a prefigurare una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che esulano dal sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, la Corte ha esplicitamente affermato che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sono compiti del giudice di merito. Il controllo della Cassazione è limitato alla corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione, senza entrare nel merito della vicenda.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22150 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso (replicato con memoria dell’8 marzo 2024), con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento costitutivo del reato (minaccia) e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.