Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza n. 22156 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Attraverso l’analisi di un caso di ricorso inammissibile, vediamo perché le censure basate su una diversa interpretazione delle prove vengono respinte.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per rapina, lesioni e minacce, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa ha articolato l’impugnazione su quattro distinti motivi, sperando di ribaltare la decisione della Corte d’Appello di Torino.
I motivi del ricorso si concentravano su:
1. La presunta inattendibilità della persona offesa.
2. L’errata qualificazione del concorso nel reato.
3. La presunta carenza di prove per i reati di lesioni e minacce.
4. L’eccessiva severità della pena inflitta (trattamento sanzionatorio).
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo tribunale ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di effettuare una nuova valutazione delle prove. Il tentativo di spingere la Corte a riconsiderare l’attendibilità di un testimone o a ricostruire diversamente i fatti esula completamente dai suoi poteri. Come ribadito nell’ordinanza, una rilettura degli elementi probatori è estranea ai poteri della Corte di Cassazione.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte ha smontato ogni motivo di ricorso, qualificandoli come tentativi mascherati di ottenere un nuovo giudizio di merito.
* Attendibilità della persona offesa: La valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito esclusivo del giudice di merito. In questo caso, i giudici d’appello avevano già fornito una motivazione logica e congrua, e il ricorso non evidenziava vizi logici o giuridici in tale valutazione.
* Concorso nel reato: La difesa sosteneva un’ipotesi di concorso anomalo (art. 116 c.p.), ma il motivo è stato ritenuto ‘aspecifico’ perché non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, che aveva invece ritenuto provato un concorso pieno ai sensi dell’art. 110 c.p.
* Responsabilità per lesioni e minacce: Anche questo motivo è stato giudicato ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’, in quanto riproponeva le stesse argomentazioni già respinte in appello. La Corte territoriale, in presenza di una ‘doppia conforme’, aveva già ampiamente motivato la responsabilità dell’imputato.
La Congruità della Pena
Infine, la critica al trattamento sanzionatorio è stata respinta. La Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. Può essere censurata in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica o arbitraria, cosa che non è avvenuta nel caso di specie, dove la pena era stata giustificata sulla base della gravità oggettiva della condotta e dei precedenti penali del ricorrente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state nette e coerenti nel respingere ogni punto del ricorso. Il primo motivo è stato rigettato perché si risolveva in una richiesta di riesame del fatto, preclusa in sede di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati ‘aspecifici’, in quanto non si confrontavano puntualmente con la sentenza impugnata ma si limitavano a riproporre doglianze già esaminate e respinte. Per il quarto motivo, la Corte ha ribadito il suo consolidato orientamento secondo cui la valutazione sulla congruità della pena non è sindacabile se non in caso di manifesta illogicità, vizio non riscontrato nella decisione della Corte d’Appello, che aveva adeguatamente ponderato la gravità dei fatti e i precedenti dell’imputato.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare ricorso in Cassazione. È fondamentale che i motivi di impugnazione siano focalizzati su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) e non su mere contestazioni fattuali. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito della causa è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente la condanna al pagamento delle spese e di un’ammenda, come accaduto nel caso in esame.
Perché la Corte di Cassazione non può valutare di nuovo l’attendibilità di un testimone?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove. La valutazione dell’attendibilità dei testimoni spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘aspecifico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è ‘aspecifico’ quando non si confronta in modo puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando. In pratica, non basta esprimere un generico dissenso, ma è necessario indicare con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo a condizioni molto limitate. Non si può chiedere alla Cassazione una semplice riduzione della pena perché la si ritiene troppo severa. È possibile contestarla solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente. Nel caso specifico, la pena era stata giustificata in modo adeguato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22156 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità della persona offesa, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all’accusa (vedi pagg. da 7 a 10 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 116, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo è aspecifico in quanto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni con i quali i giudici di appello hanno ritenuto che il ricorrente abbia concorso alla commissione del reato di rapina ai sensi dell’art. 110 cod. pen. (vedi pagg. 10 e 11 della impugnata sentenza);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell’art. 192, cod. proc. pen., e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di cui ai capi C) ed E) di imputazione, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di lesioni e minacce (vedi pagg. 11 e 12- della sentenza impugnata);
ritenuto, che il quarto motivo di ricorso, con cui si con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l’oggettiva gravità della condotta ed i plurimi precedenti a carico del ricorrente (vedi pagg. 12 e 133 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena
la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illog (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 d 29/09/2022, COGNOME, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto d scrutinio.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
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