Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni dei Fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul corretto modo di impugnare una sentenza penale. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando una distinzione fondamentale nel nostro sistema giudiziario: quella tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Comprendere questa differenza è cruciale per chiunque si avvicini al mondo del diritto penale.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei gradi precedenti, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti che avevano portato alla sua condanna per il reato previsto dall’art. 648 del codice penale.
Il ricorrente, in sostanza, ha proposto alla Suprema Corte una propria versione dei fatti, sostenendo che una diversa lettura degli elementi processuali avrebbe dovuto portare a una conclusione differente.
I Limiti del Ricorso in Cassazione: il problema di un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Corte risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è riesaminare le prove o decidere chi ha ragione sui fatti, attività demandata esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. La Cassazione è un giudice di legittimità: il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi.
Nel caso specifico, la difesa ha tentato di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, denunciando una presunta “illogicità” che, in realtà, mascherava un semplice disaccordo sulla ricostruzione storica degli eventi. Questo approccio è proceduralmente errato e destinato a sfociare in una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha spiegato perché il ricorso non potesse essere accolto. I giudici hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era basata su un ragionamento esente da vizi logici. Le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito erano il risultato di una corretta applicazione degli argomenti giuridici e di una valutazione coerente delle prove disponibili.
La difesa, secondo la Cassazione, ha omesso di confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Invece di individuare specifiche contraddizioni o errori di diritto, si è limitata a proporre una tesi alternativa, senza però dimostrare perché quella del giudice fosse insostenibile. Questo non costituisce un valido motivo di ricorso.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzandosi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, senza mai trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della causa.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Il ricorso non ha evidenziato vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata, ma ha solo proposto una ricostruzione alternativa.
Qual è la differenza tra un giudice di merito e la Corte di Cassazione?
Il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) valuta le prove e ricostruisce i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza. La Corte di Cassazione, invece, è un giudice di legittimità: controlla solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, senza riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4236 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 24/02/1995
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 – 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
che invero la difesa omette di confrontarsi con la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(vedi in particolare pag. 4 e 5)
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presi ente