Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Furto
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14104/2024 offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso possa essere dichiarato ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato condannato per furto aggravato che, dopo la conferma in Appello, ha tentato la via del ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto le sue istanze, non entrando nel merito ma bloccando il processo sul nascere. Analizziamo perché.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall’uso della violenza sulle cose sia in primo grado che dalla Corte di Appello di Firenze. Non rassegnato alla condanna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della sentenza.
I Motivi del Ricorso e il Ricorso Inammissibile
I motivi presentati dall’imputato toccavano due punti cruciali del processo penale, ma la loro formulazione è stata la causa della loro stessa inefficacia.
La Tentata Riqualificazione del Reato
Il primo motivo di ricorso contestava la mancata riqualificazione del reato da furto consumato a furto tentato. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nell’applicazione della legge penale. La Cassazione, tuttavia, ha liquidato rapidamente questa doglianza, definendola una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e respinti in appello. In pratica, l’imputato ha riproposto le stesse argomentazioni fattuali senza sollevare una vera questione di diritto, un’azione non consentita in sede di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile su questo punto.
La Recidiva e il Bilanciamento delle Circostanze
Il secondo motivo era più complesso. Da un lato, si contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti e l’esclusione della recidiva; dall’altro, si criticava il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, che erano state giudicate equivalenti. Anche in questo caso, la Corte ha respinto le argomentazioni. Ha sottolineato che la valutazione sulla recidiva e sulla maggiore pericolosità dell’imputato, così come il bilanciamento delle circostanze, sono giudizi tipicamente di merito. Essi spettano al giudice che analizza i fatti e sono insindacabili in Cassazione, a meno che non siano palesemente illogici o arbitrari.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma assicurare la corretta applicazione delle norme di diritto e controllare la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze impugnate.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata e conforme alla giurisprudenza consolidata, sia nel confermare la natura consumata del reato sia nel giustificare il trattamento sanzionatorio. La scelta di considerare equivalenti le circostanze, ritenendo tale soluzione la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena, rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Citando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Corte ha ricordato che tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità quando è sorretta da una motivazione sufficiente, anche se sintetica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze severe. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte di Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti fattuali già discussi. Per avere una possibilità di successo, è necessario individuare e argomentare specifici vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il rischio di un ricorso inammissibile è estremamente elevato, con conseguente aggravio di spese per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomentazioni di fatto già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge, che è l’unica competenza della Corte di Cassazione.
Cosa significa che il bilanciamento delle circostanze è un ‘giudizio di merito’?
Significa che la decisione su come valutare e confrontare le circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale che spetta ai giudici dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che questa non sia manifestamente illogica o priva di motivazione.
Qual è la conseguenza di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammonta a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14104 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto, aggravato dall’uso della violenza sulle cose;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell’ipotesi tentata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, la quale ha argomentato in conformità alla giurisprudenza, peraltro espressamente richiamata.
Considerato – quanto al secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze – che sentenza impugnata ha specificamente argomentato in ordine alle ragioni della recidiva, condividendo le valutazioni del primo giudice circa la capacità dimostrativa di maggiore pericolosità della condotta de qua, e che quello sul bilanciamento delle circostanza è giudizio che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
[ Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore