Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35876 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 959/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 22/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 17997/2025
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI 01ZJ7EZ) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dalla Consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale cittadino aveva ritenuto COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 2), 3), 4), 6) e 7) della rubrica , con le generiche per tutti, equivalenti sulle contestate aggravanti e la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati con la sentenza n. 2681/2021, del GIP del Tribunale di Milano, dichiarando non doversi procedere quanto al capo 5) per difetto di querela.
2. La vicenda all’esame è stata così ricostruita dai giudici del merito.
L’indagine si inserisce, intanto, in un’attività investigativa più ampia che riguarda gli stessi imputati, già giudicati con sentenza di applicazione pena irrevocabile per vari reati, dalla rapina aggravata, alla ricettazione e al concorso in furto aggravato, il tutto inerente a fatti posti in essere nel 2020. Il compendio probatorio raccolto, riversato in una informativa del dicembre di quell’anno, è costituito da servizi di osservazione e controllo, analisi delle riprese delle videocamere di sorveglianza, esame dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso agli imputati e intercettazioni telefoniche e ambientali. L’attribuzione delle utenze ai singoli imputati è stata effettuata alla stregua di riscontri incrociati (riferimenti a fatti specifici, attività di PG, quali controlli e identificazioni, intestazione delle utenze anche a soggetti vicini agli imputati, utilizzo esplicito di nomi), avendo gli investigatori curato la predisposizione di singole schede di identificazione, allegate all’anzidetta informativa del dicembre 2020. La consumazione dei singoli delitti è stata ricostruita alle pagg. 10 e ss. della sentenza appellata e ripresa in quella impugnata alle pagg. 6 e ss. e a tali dati si rinvia per comodità espositiva, in sintesi osservandosi che, secondo l’ipotesi d’accusa, tale attività di PG aveva consentito di ricostruire le singole azioni predatorie nei termini riportati nelle sentenze di merito.
3. La difesa di NOME ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio di mancanza della motivazione quanto alla identificazione dell’imputato quale passeggero a bordo del veicolo TARGA_VEICOLO, relativamente al capo 7) della rubrica: la sua presenza non sarebbe stata verificata in maniera empirica, risolvendosi in mera congettura.
Con il secondo, ha dedotto la mancata trascrizione della ambientale esterna alla citata autovettura: dal contenuto del dialogo si sarebbe evinta la prova del
furto dei colli ai danni di COGNOME NOME, autotrasportatore presso la ditta RAGIONE_SOCIALE che aveva denunciato i fatti il 14/11/2020. Nell’ambientale del giorno prima non sarebbe chiaro il riferimento all’attività di captazione, il che determinerebbe l’assenza di prova a carico, il deducente avendo reputato ininfluente la rilevazione cartografica del punto di sosta dell’auto, sulla quale non potevano certamente esser caricati i colli, non risultando alcunché circa la presenza di un mezzo che potesse contenerli, come un furgone.
La difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione dell’art. 599 bis , cod. proc. pen.: alla proposta di concordato aveva aderito anche il Procuratore generale, con nota scritta in calce all’istanza, ma la Corte d’appello, nel rigettarla, non avrebbe motivato in ordine alla rassegnata circostanza che per gli stessi fatti/reato, parte della medesima informativa, accaduti nel medesimo arco temporale, erano intervenute sentenze di condanna a pena assai contenuta.
La difesa degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto ricorsi con unico atto, formulando un motivo, con il quale ha dedotto vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione: quanto al COGNOME, si è sostenuto che costui non sarebbe stato identificato, l’utenza abbinatagli non essendo a lui intestata; quanto alla ricettazione, poi, non vi sarebbe prova della consapevolezza della provenienza illecita del furgone; con riferimento al COGNOME, invece, si sono formulate le stesse considerazioni con riferimento ai capi 6) e 7), anche quanto alla verifica dell’effettivo utilizzatore dell’utenza e, sotto altro profilo, si è contestato l’aumento per la continuazione, per non avere il primo giudice fornito motivazione circa l’entità dei singoli aumenti.
Il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Occorre esaminare, innanzitutto, l’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME, per la semplice ragione che, con il ricorso si censura, sub specie violazione di legge, unicamente la decisione di rigetto della proposta di concordato in appello.
Questa Corte non ignora l’esistenza di un contrasto in ordine alla impugnabilità di tale decisione, sia pur unitamente alla sentenza che definisce il giudizio e che, sulla
questione devoluta « Se il provvedimento con il quale la Corte d’appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio sia suscettibile di ricorso per cassazione », le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate all’udienza del 10/07/2025, adottando la soluzione negativa circa la ricorribilità dell’ordinanza reiettiva. Allo stato, non sono ancora disponibili i motivi della decisione, constando solo l’informazione provvisoria, ma questo collego ritiene non indispensabile attendere la motivazione, nel caso all’esame avendo la parte impugnato la sentenza e sussistendo aliunde l’inammissibilità del motivo.
2.1. Il ricorrente, infatti, non ha formulato una critica effettiva rispetto alla decisione di rigetto assunta dal giudice del gravame, ciò che è, invece, essenziale perché possa apprezzarsi la necessaria specificità della doglianza, secondo il diritto vivente (Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in cui si è chiarito che l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi ricorre quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata). Nella specie, a parte una chiosa finale che rinvia a una pena stabilita per fatti diversi, il ricorrente nulla ha opposto alle ragioni della decisione censurata, con le quali ha omesso ogni confronto, avendo i giudici territoriali ritenuto la pena proposta eccessivamente mite, avuto riguardo al fatto che non era subordinata a modificazioni in ordine all’oggettiva portata lesiva dei singoli episodi di furto, tenuto anche conto della personalità dell’imputato, gravato da una successiva condanna per due episodi di ricettazione.
3. L’esame dei restanti ricorsi impone una premessa di diverso tenore.
Tutte le difese hanno inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, la cui decisione si salda con quella appellata, stante la conformità dei giudizi. Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità per quanto riguarda la verifica dell’adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità degli imputati e alla loro individuazione quali autori delle condotte predatorie, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d’appello (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218 01). A ciò si aggiunga che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di
migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099 01).
Nella specie, esaminate le censure inerenti all’affermazione di responsabilità, la Corte territoriale le ha rigettate alla stregua del compendio probatorio, ampiamente richiamato in sentenza.
In particolare, quanto alle condotte ascritte al COGNOME nei capi 1) e 2), i servizi di appostamento e controllo, confermati dall’esame dei tabulati telefonici, avevano consentito di seguire l’imputato in tutte le fasi di ricognizione e staffetta del furgone, provento di furto, sul quale poi era stata recuperata la refurtiva sottratta dall’autocarro di cui al capo 1) della rubrica (pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata e pagg. 10 e ss. della sentenza appellata).
Quanto al COGNOME NOME, le doglianze sono state considerate dalla Corte territoriale ai limiti della inammissibilità: l’identificazione dell’imputato era stata certa, alla stregua degli accertamenti incrociati richiamati alle pagg. 13 e ss., la ricostruzione delle singole condotte essendo avvenuta sulla scorta del contenuto dei dialoghi intercettati, riportati nella stessa sentenza.
Quanto al COGNOME, ugualmente, il giudice d’appello ha richiamato gli elementi già esposti con riferimento al coimputato COGNOME NOME, quanto al capo 7) della imputazione, precisando che non era stata contestata la sua presenza a bordo dell’auto intercettata, ciò rendendo riconducibili a entrambi le conversazioni registrate in ambientale, indicate per numero di progressivo (nn. 1012, 1013 e 1023 del 13/11/2020), il cui contenuto, riportato in sentenza, è stato ritenuto univoco (vedi pag. 13 sentenza impugnata). La difesa ha allegato un difetto di identificazione ‘empirica’, senza nulla argomentare riguardo alla circostanza che, con il gravame, non era stata contestata la sua presenza sul mezzo, avendo i giudici d’appello dato anche atto, alla pag. 6 della sentenza censurata, del legame tra i due coimputati, identificati insieme proprio a bordo della LANCIA Y una settimana prima dei fatti. Di nessun pregio è la generica doglianza, con la quale si è allegato il non chiaro riferimento alle intercettazioni rilevanti, a fronte della indicazione dei relativi progressivi e contenuto.
Infine, è manifestamente infondata e generica la doglianza – veicolata all’interno del motivo unico formulato nell’interesse degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME – inerente al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, agli operati aumenti per il vincolo della continuazione: la difesa si è limitata ad affermare che il Tribunale non aveva giustificato l’entità di ognuno, laddove la Corte ha precisato che la pena era stata determinata a titolo di aumento di quella già determinata con la sentenza passata in giudicato e che l’entità degli aumenti era giustificata dalla gravità dei fatti contestati,
oltre che legittima nella sua quantificazione, avuto anche riguardo al riconoscimento delle generiche in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti. In particolare, i giudici del gravame hanno evidenziato, ai fini di sostenere il giudizio di gravità dei fatti, le articolate e professionali modalità di realizzazione delle azioni predatorie, mediante predisposizione di uomini e mezzi per i sopralluoghi, il carico e lo scarico della merce e il danno cagionato, il cui valore, pur non determinato per i reati contestati ai due imputati, è stato ragguagliato a quello (accertato in euro 35.000,00) di altro episodio criminoso . Inoltre, si è anche valorizzata la personalità degli imputati, gravati da precedenti (per COGNOME anche specifico) e resisi responsabili dei fatti analoghi, giudicati con la sentenza divenuta irrevocabile, posti in continuazione con quelli in questa sede esaminati. A fronte di tale, articolata giustificazione, la mera affermazione che i singoli aumenti non sarebbero giustificati risulta frutto di un mancato, effettivo confronto con il testo della decisione che si censura, sul punto valendo i principi già sopra esposti con rinvio al diritto vivente (Sez. U, Galtelli del 2017).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/10/2025
La Consigliera est. NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME