Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7261  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME (CUI 02EHUMI) nato il DATA_NASCITA NOME (CUI 00HQDEY) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME e NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epig indicata con la quale la Corte di appello di Firenze ha condannato i ricorrenti per agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 in relazione a diverse cessioni di stupeface cocaina.
NOME COGNOME deduce con il primo motivo, vizio della motivazione in ordin responsabilità ) affermata relativamente ad un solo episodio di cessione, non avendo il gi merito ritenuto credibile e plausibile la tesi difensiva dell’imputato e avendo possesso della sostanza stupefacente sulla base dei precedenti penali di cui l’imputa
NOME deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affe della responsabilità, e difetto di giurisdizione, posto che l’azione penale era stat dalle autorità giudiziarie spagnole.
Considerato che le doglianze formulate da entrambi i ricorrenti non rientrano ne clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazi e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazion esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusio di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e per in questa sede.
In particolare, con riferimento alla posizione del NOME COGNOME, alle pagine 9 sentenza gravata, il giudice a quo ha affermato di non ritenere credibile la tesi dife cui l’imputato avrebbe offerto 50 grammi di cocaina solo fittiziamente, non disponend dello stupefacente sigg” e con l’intenzione di impossessarsi del denaro consegn scomparire. Il giudice a quo ha infatti ritenuto che l’imputato non sarebbe potuto così fac “scomparire” dopo aver tentato di truffare il NOME, in quanto sarebbe stato rintracciato e punito. Il giudice di merito ha anche afferm,9 Qhe dalle intercettazioni telefoniche e i e e.w. emerge con evidenza che il COGNOME fosse a conoscenza che l’imputato aveva disponi stupefacente, che vi erano state delle precedenti transazioni e contrattazioni e c neppure confortata dalle intercettazioni la tesi secondo cui l’imputato aveva intenz dare solo un acconto, riservandosi di non consegnare la sostanza stupefacente, in vi è stata alcuna pattuizione sul pagamento di un acconto.
Con riferimento alla posizione del COGNOME si richiamano le considerazioni formulate dal giudi a quo alle pagine 6 e 7 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dalle intercettazio telefoniche e ambientali a carico dell’imputato emerge la sussistenza di rapporti di cessione cocaina intercorsi con il NOME, e precisamente ha richiamato il fatto che il NOME e il NOME erano soliti fare degli scambi di automobili, a fronte della cessione di sostanza stupefacente
Anche la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana è stata analiz dalla Corte territoriale chi ha richiamato i principi giuridici e giurisprudenziali in tem commessi all’estero evidenziando che una frazione della condotta è stata commessa in Italia e che il traffico di stupefacente, che avveniva mediante trasporto in auto con doppi fon prevedeva la fornitura Al Spagna, ove vi sono le coltivazioni di stupefacente, e il trasport in Italia.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estenso e
GLYPH Il Presidente